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Le azioni di contrasto al traffico dei rifiuti


                    Emerge quindi un terzo aspetto caratteristico dei casi di repres-
                    sione di un’organizzazione di traffico illecito di rifiuti: le analisi
                    sui rifiuti sequestrati effettuate dagli inquirenti non corrispondo-
                    no a quanto stabilito nei certificati analitici allegati ai formulari
                    che ne descrivono la natura. Nel caso in esame, tutti i formulari
                    acquisiti e tutte le relative analisi indicavano come i rifiuti perve-
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                    nuti all’impianto fossero non pericolosi . La realizzazione, da
                    parte del gestore, di un’unica discarica di rifiuti non consentiva di
                    stabilire con certezza quali analisi non fossero rappresentative
                    della reale pericolosità del rifiuto conferito presso la discarica.

                    La problematica dell’attribuzione del CER
                    e le verifiche di irregolarità

                    Il terzo aspetto sopra richiamato, per cui le analisi sui rifiuti
                    sequestrati non corrispondono con quanto emerge dai certificati
                    analitici che accompagnano i formulari, porta a trattare anche
                    della problematica dell’attribuzione del CER.
                    Come noto, ai sensi della normativa di settore, il CER viene attri-
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                    buito dal produttore . Tuttavia, in tutti i casi nei quali il produt-
                    tore ha mascherato illecitamente il rifiuto assegnandogli un CER
                    diverso da quello reale, la polizia giudiziaria, ed anche i tecnici,
                    incontrano delle difficoltà, ritrovandosi indicati, in tutti gli atti
                    acquisiti, dei CER che per legge compete paradossalmente alla
                    Società dell’indagato stabilire, in un sistema penale fondato sul
                    principio “nemo tenetur se detegere” . Gli inquirenti restano avvin-
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                    ti ad un “non-CER” ovvero all’evidenza che il CER fornito dal
                    produttore sia inverosimile, ma non hanno titolo a stabilire quel-


                    14 La polizia giudiziaria accertava tuttavia che i certificati di analisi acquisiti in copia, prove-
                       nienti da varie Società conferitrici, sostenevano sì che il relativo rifiuto era non pericoloso, ma
                       non sempre indicavano l’idoneità al recupero, prevedendo il solo smaltimento in discarica In
                       tale seconda circostanza i conferimenti avvenivano quindi in assenza di informazioni, atte a
                       garantire l’idoneità al recupero del rifiuto stesso, necessarie ai sensi dell’art.8, comma 3, del
                       D.M. 05/02/1998.
                    15 Questo aspetto è stato evidenziato anche nella sentenza di primo grado. Con l’attuale siste-
                       ma, tutti coloro che intendono gestire illecitamente i rifiuti a valle del produttore, tendono a
                       convincere quest’ultimo ad assegnare al rifiuto un CER non pericoloso, tra quelli dei codici a
                       specchio: in caso di irregolarità, infatti, la responsabilità dell’errata indicazione del CER risale
                       a monte, fino a ricadere in capo al produttore, spesso il meno esperto di tutti, in tema di
                       gestione di rifiuti.
                    16 Neanche in questi casi, infatti, la legge sembra affidare esplicitamente una competenza degli
                       organi tecnici o dell’Autorità amministrativa a stabilire il CER in luogo del produttore inda-
                       gato.

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