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Le azioni di contrasto al traffico dei rifiuti
Emerge quindi un terzo aspetto caratteristico dei casi di repres-
sione di un’organizzazione di traffico illecito di rifiuti: le analisi
sui rifiuti sequestrati effettuate dagli inquirenti non corrispondo-
no a quanto stabilito nei certificati analitici allegati ai formulari
che ne descrivono la natura. Nel caso in esame, tutti i formulari
acquisiti e tutte le relative analisi indicavano come i rifiuti perve-
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nuti all’impianto fossero non pericolosi . La realizzazione, da
parte del gestore, di un’unica discarica di rifiuti non consentiva di
stabilire con certezza quali analisi non fossero rappresentative
della reale pericolosità del rifiuto conferito presso la discarica.
La problematica dell’attribuzione del CER
e le verifiche di irregolarità
Il terzo aspetto sopra richiamato, per cui le analisi sui rifiuti
sequestrati non corrispondono con quanto emerge dai certificati
analitici che accompagnano i formulari, porta a trattare anche
della problematica dell’attribuzione del CER.
Come noto, ai sensi della normativa di settore, il CER viene attri-
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buito dal produttore . Tuttavia, in tutti i casi nei quali il produt-
tore ha mascherato illecitamente il rifiuto assegnandogli un CER
diverso da quello reale, la polizia giudiziaria, ed anche i tecnici,
incontrano delle difficoltà, ritrovandosi indicati, in tutti gli atti
acquisiti, dei CER che per legge compete paradossalmente alla
Società dell’indagato stabilire, in un sistema penale fondato sul
principio “nemo tenetur se detegere” . Gli inquirenti restano avvin-
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ti ad un “non-CER” ovvero all’evidenza che il CER fornito dal
produttore sia inverosimile, ma non hanno titolo a stabilire quel-
14 La polizia giudiziaria accertava tuttavia che i certificati di analisi acquisiti in copia, prove-
nienti da varie Società conferitrici, sostenevano sì che il relativo rifiuto era non pericoloso, ma
non sempre indicavano l’idoneità al recupero, prevedendo il solo smaltimento in discarica In
tale seconda circostanza i conferimenti avvenivano quindi in assenza di informazioni, atte a
garantire l’idoneità al recupero del rifiuto stesso, necessarie ai sensi dell’art.8, comma 3, del
D.M. 05/02/1998.
15 Questo aspetto è stato evidenziato anche nella sentenza di primo grado. Con l’attuale siste-
ma, tutti coloro che intendono gestire illecitamente i rifiuti a valle del produttore, tendono a
convincere quest’ultimo ad assegnare al rifiuto un CER non pericoloso, tra quelli dei codici a
specchio: in caso di irregolarità, infatti, la responsabilità dell’errata indicazione del CER risale
a monte, fino a ricadere in capo al produttore, spesso il meno esperto di tutti, in tema di
gestione di rifiuti.
16 Neanche in questi casi, infatti, la legge sembra affidare esplicitamente una competenza degli
organi tecnici o dell’Autorità amministrativa a stabilire il CER in luogo del produttore inda-
gato.
20 - SILVÆ - Anno VII n. 15/18