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Le azioni di contrasto al traffico dei rifiuti
pianto di destinazione fosse stato legittimato ad operare. È in rela-
zione a ciò che l’Amministratore Unico della Società Srl, ed altri
soggetti, sono stati ritenuti responsabili in primo grado di attività
organizzata per il traffico illecito di rifiuti, posta in essere median-
te gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, con più opera-
zioni ed attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative
organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto.
B) Fanghi provenienti da stoccaggio presso impianti di smalti-
mento e recupero di rifiuti
Presso alcuni impianti di stoccaggio che prendevano in carico
fango già prodotto tal quale dai produttori iniziali, le indagini
hanno permesso di riscontrare la pratica di re-indirizzarli illeci-
tamente al recupero invece che allo smaltimento: era un’altra
delle operazioni abusive che permetteva alle Società intermedia-
rie tra produttore e sito finale di trarre illeciti guadagni dal pro-
vento, inizialmente corrisposto dai produttori, al fine della rego-
lare destinazione a smaltimento del rifiuto fangoso. La destina-
zione a smaltimento figura infatti non di rado sui formulari delle
Società che hanno prodotto i fanghi, ed anche nella maggior
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parte dei certificati di analisi fatti redigere dai produttori .
Una volta che i fanghi giungevano presso gli impianti di stoc-
caggio intermedi, si individuava un percorso solo su carta dei
rifiuti, il quale consentiva di far perdere ai rifiuti stessi la conno-
tazione originaria e di far loro assumere un aspetto apparente-
mente compatibile con operazioni di recupero. In alcuni casi
(sistema denominato “giro-bolla”) i rifiuti destinati allo smalti-
mento venivano presi in carico presso l’impianto di stoccaggio
per operazioni di smaltimento e dopo pochi minuti, senza cam-
22 I certificati di analisi indicavano in genere l’idoneità alla destinazione allo smaltimento in
discarica di II categoria di tipo B. In molti dei casi (ad esempio per i fanghi con CER 190804 e
con CER 060501) la polizia giudiziaria verificava l’assenza di elementi analitici sufficienti ad
assicurare il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al punto 12.16.2 dell’Allegato 1, Suball.1
del D.M. 05.02.98 e quindi l’idoneità al recupero, anche quando la provenienza del fango cor-
rispondeva a quella prevista nel punto 12.16.1 del D.M. cit. Tali informazioni sono necessarie,
ai sensi dell’art.8, comma 3, D.M. 05/02/1998, per un corretto avvio a recupero di tale tipolo-
gia di rifiuti. Anche la gran parte dei Test di cessione acquisiti in copia, allegati ai responsi
analitici, non sono risultati effettuati con le modalità previste nel D.M. 05/02/1998, all.3, quin-
di ai fini della verifica di idoneità del rifiuto al recupero, ma piuttosto sono effettuati con rife-
rimento alla Delibera del C.I. 27/07/1984 (Disposizioni per la prima applicazione dell’art. 4
del D.P.R. 10.09.1984 nr. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti), la quale dispiegava anco-
ra la sua validità, nel contesto normativo dell’epoca, solo in relazione allo stabilire in quale
tipo di discarica il rifiuto andasse smaltito.
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