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Le azioni di contrasto al traffico dei rifiuti


               razione si originavano infatti ulteriori dividendi spartiti tra gli
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               interessati, tra i quali anche il tributo detto ecotassa .
               Nel momento in cui il rifiuto viene re-indirizzato al recupero,
               tale importo va a costituire un profitto aggiuntivo per il destina-
               tario e/o per gli intermediari. Secondo la polizia giudiziaria, per
               il quantitativo di fanghi conferito abusivamente (circa 12.000
               tonnellate), l’ecotassa sarebbe ammontata a circa 150 milioni di
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               vecchie lire .

               I danni arrecati all’ambiente

               La Società Srl, nel frattempo fallita, non ha adempito né alle rei-
               terate ordinanze sindacali emesse dal Comune per lo smalti-
               mento dei rifiuti, né alla messa in sicurezza del sito, da classifi-
               care inquinato/contaminato secondo gli approfondimenti effet-
               tuati dal Comune e dall’ARPA. A seguito di studi e monitoraggi,
               è stata effettuata a spese pubbliche solo una prima operazione di
               messa in sicurezza di emergenza del sito. È senz’altro fonte di
               riflessione il confronto tra l’ingiusto profitto conseguito dai tra-
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               sgressori , corrispondente a qualche centinaio di migliaia di
               euro, ed il gravissimo danno arrecato all’ambiente: una recente
               stima di larga massima per lo smaltimento di rifiuti ancora pre-
               senti nella discarica si attesta sui 10-15 milioni di euro.


               Conclusioni  30

               L’operazione Moon Desert, ha comportato, sul piano degli esiti
               processuali, condanne inflitte dal Tribunale di Bologna, da due




               27 L‘importo versato dal produttore iniziale che conferisce rifiuti a smaltimento contiene impli-
                 citamente, anche l’importo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d.
                 ecotassa), all’epoca regolato dalla Legge 28 dicembre 1995, n.549 e da Legge Regionale. Tale
                 importo deve infatti essere versato all’erario dal gestore della discarica, destinatario finale del
                 rifiuto. Si tralascia qui di trattare le problematiche connesse ad altre tipologie di rifiuti, per le
                 quali la Società non era in regime di comunicazione, in quanto di rilievo assai minore rispet-
                 to ai fanghi industriali pericolosi.
               28 Per questo aspetto fu interessata la Guardia di Finanza: tutti i reati ambientali, infatti, sotten-
                 dono delle violazioni finanziarie, punite talora da sanzioni assai rilevanti.
               29 Per tutti i condannati in primo grado è intervenuta la prescrizione.
               30 Le conclusioni sono a cura del Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato per l’E-
                 milia-Romagna, Giuseppe Giove.

                                                            SILVÆ - Anno VII n. 15/18 - 27
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