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Le azioni di contrasto al traffico dei rifiuti
tribuisce a creare il lessico utilizzato dal legislatore, dato che tal-
volta le scelte terminologiche riguardanti singole attività non
rispondono a criteri razionali e sistematicamente coerenti.
Il giudice finisce così, per aver un ruolo creativo, ispirato a quel-
lo che Ost ha definito il modello di “ giudice Hermes” … chiama-
to a costruire più che a rinvenire le regole di diritto applicabili.
I rilievi e gli accertamenti tecnico-scientifici nell’ ambito delle
attività della polizia giudiziaria o del pubblico ministero
Nella parte del codice di procedura penale concernente la fase
delle indagini (come è noto ha la finalità di consentire al pubbli-
co ministero di acquisire i dati sulla base dei quali determinarsi
in ordine all’esercizio o meno dell’azione penale), sono numero-
se le disposizioni nelle quali si parla indistintamente di rilievi o
di accertamenti tecnico-scientifici: istituti dei quali il legislatore
non offre alcuna definizione.
Così a proposito dell’attività della polizia giudiziaria, l’art 348 c. 4
c.p.p. prevede che, per il compimento (di propria iniziativa o su
delega del pubblico ministero) di atti o di operazioni finalizzate
ad assicurare le fonti di prova, la polizia giudiziaria possa avva-
lersi di persone idonee laddove l’assolvimento di quei compiti
richiedono “specifiche competenze tecniche”, mentre l’art. 354
c.p.p. prevede che, nel curare la conservazione delle tracce o delle
cose pertinenti al reato, ovvero per evitare che lo stato di un luogo
o di cose possa essere mutato, gli ufficiali di polizia giudiziaria
possano procedere - in ipotesi di urgenza, se il pubblico ministero
non può intervenire tempestivamente o non ha ancora assunto la
direzione delle indagini - ad “accertamenti o rilievi” sullo stato dei
luoghi o delle cose, oppure sulle persone, se del caso disponendo
il sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti.
Analoga “confusione” terminologica è presente nella disciplina
dell’attività del pubblico ministero, dato che l’art. 359 c.p.p.
riconosce al rappresentante della pubblica accusa la facoltà di
nominare ed avvalersi di consulenti tecnici laddove intenda
procedere ad “accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o
fonografici e ad ogni altra operazione tecnica per la quale sono
necessarie specifiche competenze”; e che l’art. 360 c.p.p. opera
un rinvio al precedente articolo, senza menzionare i“ rilievi” ma
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