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Le azioni di contrasto al traffico dei rifiuti


                    tribuisce a creare il lessico utilizzato dal legislatore, dato che tal-
                    volta le scelte terminologiche riguardanti singole attività non
                    rispondono a criteri razionali e sistematicamente coerenti.
                    Il giudice finisce così, per aver un ruolo creativo, ispirato a quel-
                    lo che Ost ha definito il modello di “ giudice Hermes” … chiama-
                    to a costruire più che a rinvenire le regole di diritto applicabili.

                    I rilievi e gli accertamenti tecnico-scientifici nell’ ambito delle
                    attività della polizia giudiziaria o del pubblico ministero
                    Nella parte del codice di procedura penale concernente la fase
                    delle indagini (come è noto ha la finalità di consentire al pubbli-
                    co ministero di acquisire i dati sulla base dei quali determinarsi
                    in ordine all’esercizio o meno dell’azione penale), sono numero-
                    se le disposizioni nelle quali si parla indistintamente di rilievi o
                    di accertamenti  tecnico-scientifici: istituti dei quali il legislatore
                    non offre alcuna definizione.
                    Così a proposito dell’attività della polizia giudiziaria, l’art 348 c. 4
                    c.p.p. prevede che, per il compimento (di propria iniziativa o su
                    delega del pubblico ministero) di atti o di operazioni finalizzate
                    ad assicurare le fonti di prova, la polizia giudiziaria possa avva-
                    lersi di persone idonee laddove l’assolvimento di quei compiti
                    richiedono “specifiche competenze tecniche”, mentre l’art. 354
                    c.p.p. prevede che, nel curare la conservazione delle tracce o delle
                    cose pertinenti al reato, ovvero per evitare che lo stato di un luogo
                    o di cose possa essere mutato, gli ufficiali di polizia giudiziaria
                    possano procedere - in ipotesi di urgenza, se il pubblico ministero
                    non può intervenire tempestivamente o non ha ancora assunto la
                    direzione delle indagini - ad “accertamenti o rilievi” sullo stato dei
                    luoghi o delle cose, oppure sulle persone, se del caso disponendo
                    il sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti.
                    Analoga “confusione” terminologica è presente nella disciplina
                    dell’attività del pubblico ministero, dato che l’art. 359 c.p.p.
                    riconosce al rappresentante della pubblica accusa la facoltà di
                    nominare ed avvalersi di consulenti tecnici laddove  intenda
                    procedere  ad “accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o
                    fonografici e ad ogni altra operazione tecnica per la quale sono
                    necessarie specifiche competenze”; e che l’art. 360 c.p.p. opera
                    un rinvio al precedente articolo, senza menzionare i“ rilievi” ma


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