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Le azioni di contrasto al traffico dei rifiuti


               dedicando una specifica regolamentazione per i soli “accerta-
               menti tecnici ripetibili”.
               È frutto della elaborazione giurisprudenziale il tentativo di deli-
               neare le caratteristiche di ciascuno di tali risultati: è oggi suffi-
               cientemente pacifico che con il termine “rilievi” si è inteso indi-
               care un’attività di mera osservazione, individuazione ed acqui-
               sizione di dati materiali, mentre gli accertamenti comportano
               un’opera di studio critico, di elaborazione valutativa ovvero di
               giudizio di quegli stessi dati.
               Orbene, tale differenza è sufficientemente chiara nelle disposi-
               zioni dettate dagli artt. 359 e 360 c.p.p. Al riguardo infatti il
               Supremo collegio ha puntualizzato che il concetto di accerta-
               mento non comprende la constatazione o la raccolta dei dati
               materiali pertinenti al reato o alla sua prova, i quali si esaurisco-
               no nei semplici rilievi, ma riguarda piuttosto lo studio e la ela-
               borazione critica dei medesimi: con la conseguenza che la irripe-
               tibilità  dei rilievi, più specificatamente dell’acquisizione dei dati
               da sottoporre ad esame, non implica necessariamente la irripeti-
               bilità dell’accertamento, quando l’esito di una prima indagine
               appaia, ad avviso del giudice che procede, del tutto convincente
               e sia ancora tecnicamente possibile sottoporre quei dati alle ope-
               razioni necessarie al conseguimento di risultati attendibili, in
               vista dello scopo proprio del processo che è quello di pervenire
               con ragionevole approssimazione alla verità; e che i semplici
               rilievi, ancorché siano prodromici all’effettuazione di accerta-
               menti tecnici, non sono tuttavia identificabili con essi, per cui,
               pur essendo essi irripetibili, la loro effettuazione non deve avve-
               nire nell’osservanza delle forme stabilite dall’art. 360 c.p.p , le
               quali sono riserve soltanto agli accertamenti veri e propri, se ed
               in quanto qualificabili di per sé come irripetibili.

               La differenza è invece meno chiara nelle norme, innanzi citate,
               concernenti l’attività della polizia giudiziaria, poiché il legislato-
               re ha fatto riferimento indistintamente ai rilievi ed agli accerta-
               menti sullo stato dei luoghi, delle cose o delle persone (art. 354
               c.p.p.). L’urgenza che caratterizza tale attività ha indotto la dot-
               trina a sostenere che deve trattarsi di accertamenti aventi una
               funzione essenzialmente descrittiva, materiale e preparatoria


                                                            SILVÆ - Anno VII n. 15/18 - 33
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