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Le azioni di contrasto al traffico dei rifiuti
dedicando una specifica regolamentazione per i soli “accerta-
menti tecnici ripetibili”.
È frutto della elaborazione giurisprudenziale il tentativo di deli-
neare le caratteristiche di ciascuno di tali risultati: è oggi suffi-
cientemente pacifico che con il termine “rilievi” si è inteso indi-
care un’attività di mera osservazione, individuazione ed acqui-
sizione di dati materiali, mentre gli accertamenti comportano
un’opera di studio critico, di elaborazione valutativa ovvero di
giudizio di quegli stessi dati.
Orbene, tale differenza è sufficientemente chiara nelle disposi-
zioni dettate dagli artt. 359 e 360 c.p.p. Al riguardo infatti il
Supremo collegio ha puntualizzato che il concetto di accerta-
mento non comprende la constatazione o la raccolta dei dati
materiali pertinenti al reato o alla sua prova, i quali si esaurisco-
no nei semplici rilievi, ma riguarda piuttosto lo studio e la ela-
borazione critica dei medesimi: con la conseguenza che la irripe-
tibilità dei rilievi, più specificatamente dell’acquisizione dei dati
da sottoporre ad esame, non implica necessariamente la irripeti-
bilità dell’accertamento, quando l’esito di una prima indagine
appaia, ad avviso del giudice che procede, del tutto convincente
e sia ancora tecnicamente possibile sottoporre quei dati alle ope-
razioni necessarie al conseguimento di risultati attendibili, in
vista dello scopo proprio del processo che è quello di pervenire
con ragionevole approssimazione alla verità; e che i semplici
rilievi, ancorché siano prodromici all’effettuazione di accerta-
menti tecnici, non sono tuttavia identificabili con essi, per cui,
pur essendo essi irripetibili, la loro effettuazione non deve avve-
nire nell’osservanza delle forme stabilite dall’art. 360 c.p.p , le
quali sono riserve soltanto agli accertamenti veri e propri, se ed
in quanto qualificabili di per sé come irripetibili.
La differenza è invece meno chiara nelle norme, innanzi citate,
concernenti l’attività della polizia giudiziaria, poiché il legislato-
re ha fatto riferimento indistintamente ai rilievi ed agli accerta-
menti sullo stato dei luoghi, delle cose o delle persone (art. 354
c.p.p.). L’urgenza che caratterizza tale attività ha indotto la dot-
trina a sostenere che deve trattarsi di accertamenti aventi una
funzione essenzialmente descrittiva, materiale e preparatoria
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