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Le azioni di contrasto al traffico dei rifiuti


               giudiziali, perizie, documenti) e mezzi di ricerca della prova (tit.
               III: ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conver-
               sazioni e di comunicazioni).
               Non sempre tale distinzione, con riferimento al libro V ed in par-
               ticolare al tit. IV (attività ad iniziativa della polizia giudiziaria) è
               agevole per l’attività di polizia giudiziaria.
               Mi riferisco in particolare ad un’attività investigativa a forte con-
               tenuto oggettivo quale quella degli accertamenti urgenti sui luo-
               ghi, sulle cose e sulle persone che la polizia giudiziaria può effet-
               tuare.
               Nel corso del procedimento penale è frequente che la parte pub-
               blica (pubblico ministero e polizia giudiziaria) ovvero le parti
               private (difensore dell’indagato, della persona offesa ecc…) deb-
               bano avvalersi di strumentazione tecnico-scientifica e dell’ausi-
               lio di esperti di determinati settori, per acquisire dati di cogni-
               zione necessari per l’esercizio delle funzioni loro assegnate dal
               codice di rito. Analoga esigenza può avvertire il giudice laddo-
               ve, tanto nella fase preliminare quanto in quella del giudizio,
               abbia bisogno di acquisire conoscenze che presuppongono spe-
               cifiche competenze di  natura tecnico-scientifica.
               Da un lato, vi è netto contrasto tra la “logica” che governa gli
               studi scientifici e le regole che disciplinano il procedimento
               penale, essendo la prima ispirata da quella che Popper definiva
               la precarietà delle teorie scientifiche, e qualificata dalla rapidis-
               sima evoluzione che, nel tempo, ogni branca scientifica ed ogni
               metodologica tecnologica subiscono; ed essendo, invece, le rego-
               le del rito penale caratterizzate da una tendenziale immutabilità,
               ricollegandosi ad un fine primario, quello della ricostruzione di
               una vicenda umana e della verifica dell’esistenza di eventuali
               responsabilità, che presuppongono il conseguimento delle emer-
               genze dotate di sufficiente certezza.
               D’altro lato, vi è una indubbia difficoltà dell’interprete a ricon-
               durre  ad unum una disciplina codicistica che, in relazione alle
               verifiche tecnico-scientifiche, risulta estremamente frammenta-
               ta, divisa com’è dai riferimenti ai diversi soggetti processuali, e
               dalla differente operatività dei singoli istituti in relazione alle
               distinte fasi del procedimento. In tale contesto normativo non
               sono di poco momento le incertezze che – come vedremo- con-


                                                            SILVÆ - Anno VII n. 15/18 - 31
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