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Le azioni di contrasto al traffico dei rifiuti
giudiziali, perizie, documenti) e mezzi di ricerca della prova (tit.
III: ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conver-
sazioni e di comunicazioni).
Non sempre tale distinzione, con riferimento al libro V ed in par-
ticolare al tit. IV (attività ad iniziativa della polizia giudiziaria) è
agevole per l’attività di polizia giudiziaria.
Mi riferisco in particolare ad un’attività investigativa a forte con-
tenuto oggettivo quale quella degli accertamenti urgenti sui luo-
ghi, sulle cose e sulle persone che la polizia giudiziaria può effet-
tuare.
Nel corso del procedimento penale è frequente che la parte pub-
blica (pubblico ministero e polizia giudiziaria) ovvero le parti
private (difensore dell’indagato, della persona offesa ecc…) deb-
bano avvalersi di strumentazione tecnico-scientifica e dell’ausi-
lio di esperti di determinati settori, per acquisire dati di cogni-
zione necessari per l’esercizio delle funzioni loro assegnate dal
codice di rito. Analoga esigenza può avvertire il giudice laddo-
ve, tanto nella fase preliminare quanto in quella del giudizio,
abbia bisogno di acquisire conoscenze che presuppongono spe-
cifiche competenze di natura tecnico-scientifica.
Da un lato, vi è netto contrasto tra la “logica” che governa gli
studi scientifici e le regole che disciplinano il procedimento
penale, essendo la prima ispirata da quella che Popper definiva
la precarietà delle teorie scientifiche, e qualificata dalla rapidis-
sima evoluzione che, nel tempo, ogni branca scientifica ed ogni
metodologica tecnologica subiscono; ed essendo, invece, le rego-
le del rito penale caratterizzate da una tendenziale immutabilità,
ricollegandosi ad un fine primario, quello della ricostruzione di
una vicenda umana e della verifica dell’esistenza di eventuali
responsabilità, che presuppongono il conseguimento delle emer-
genze dotate di sufficiente certezza.
D’altro lato, vi è una indubbia difficoltà dell’interprete a ricon-
durre ad unum una disciplina codicistica che, in relazione alle
verifiche tecnico-scientifiche, risulta estremamente frammenta-
ta, divisa com’è dai riferimenti ai diversi soggetti processuali, e
dalla differente operatività dei singoli istituti in relazione alle
distinte fasi del procedimento. In tale contesto normativo non
sono di poco momento le incertezze che – come vedremo- con-
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