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Le azioni di contrasto al traffico dei rifiuti


               C.P. dopo il titolo VI riguardante i delitti contro l’incolumità
               pubblica, un autonomo titolo, il VI bis, appositamente denomi-
               nato “Delitti contro l’Ambiente” uniformandosi anche alle
               disposizioni comunitarie in materia di diritto penale ambientale
               tutte ispirate alla valutazione del pericolo concreto.
               In tale contesto occorre necessariamente mutare la strutturazio-
               ne della fattispecie di reato di pericolo astratto, spesso utilizzato
               nelle fattispecie contravvenzionali, in quelle di pericolo concreto
               fino all’introduzione di forme di reato di danno, previsto in spe-
               cifiche circostanze aggravanti, seguendo il paradigma del reato
               aggravato dall’evento.
               Accanto a ciò occorre assolutamente operare una distinzione
               netta tra attività svolta da soggetti non inquinatori di professio-
               ne (imprese normali) e soggetti che inquinano pesantemente in
               modo delinquenziale quasi in maniera professionale atteso che
               la Criminalità Organizzata è ormai fortemente presente in que-
               sto settore.
               Si pensi, a titolo esemplificativo, appunto al traffico dei rifiuti.
               Il traffico organizzato di rifiuti ha una complessità sociologica per-
               ché è caratterizzato da un complesso apparato organizzativo,
               finalizzato all’aggiramento delle prescrizioni con conseguente
               profitto di tutti i soggetti coinvolti.
               Se quindi è assolutamente condivisibile l’intuizione del legisla-
               tore che lo ha inserito nelle ipotesi delittuose è anche vero, alla
               luce delle esperienze maturate, che proprio perché la fenomeno-
               logia è ascrivibile alla categoria delle manifestazioni criminali
               organizzate, è opportuna una strutturazione normativa ancora
               più netta dominata com’è dall’organizzazione come requisito
               strutturale della condotta.
               Si tratterebbe quindi di completare un percorso normativo inse-
               rendolo nel novero delle fattispecie espressive di criminalità
               organizzata, sulla scorta di altri percorsi già intrapresi in materia
               di stupefacenti, di tratta di esseri umani, che diano un respiro
               strategico alle iniziative investigative.
               Sul piano della natura degli illeciti ambientali vorrei inoltre sot-
               tolineare l’esigenza, da perorare con più forza sul piano norma-
               tivo, di considerare tali reati a condotta mista individuando la
               condotta illecita nell’azione dello smaltimento illegale e nell’o-


                                                            SILVÆ - Anno VII n. 15/18 - 29
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