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Le azioni di contrasto al traffico dei rifiuti


               Si elencano sinteticamente alcune fasi del procedimento amministrativo
               relativo alla comunicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 22/97 (oggi, art.
               214 e segg. del D.Lgs. 152/2006), della Società a responsabilità limitata,
               presso la cui sede operativa il Corpo Forestale dello Stato ha sequestrato la
               discarica abusiva:
               • la Società presenta alla Provincia una comunicazione per attività di recu-
                  pero di rifiuti speciali non pericolosi “ceramici e inerti”; la Provincia chie-
                  de integrazioni, che giungono qualche mese dopo.
               • la Società presenta alla Provincia un’ulteriore comunicazione per ulterio-
                  ri rifiuti da assoggettare al recupero agevolato, tra i quali  fanghi CER
                  060501 (da trattamento sul posto degli effluenti) e 190804 (dal trattamento delle
                  acque reflue industriali); la Provincia richiede alla Società delle integrazio-
                  ni ed interrompe il procedimento amministrativo di iscrizione della
                  Società all’Albo delle imprese che effettuano il recupero agevolato; tra-
                  smette inoltre la documentazione pervenuta all’A.R.P.A. ed al Comune;
               • il Comune rileva il contrasto tra la destinazione urbanistico – edilizia pre-
                  vista per l'area nel PRG comunale e l’attività comunicata dalla Società.
               • la Società trasmette della documentazione integrativa.
               • la Provincia richiede ulteriori integrazioni.
               • la Provincia sollecita l’invio della documentazione integrativa richiesta.
               Sequestro di iniziativa dell’area da parte del Corpo forestale dello Stato.

               Tabella 1 - La cortina fumogena degli atti prodotti per legittimare la gestione

               L’Amministratore Unico della Società aveva utilizzato gli allegati alla comu-
               nicazione di ampliamento dell’attività di recupero, trasmettendoli alle varie
               Società che hanno conferito i rifiuti ed agli intermediari, per accreditarsi come
               impianto legittimato al ritiro e recupero di fanghi. A seguito della ricezione di
               tale comunicazione, la Provincia aveva chiesto specifiche integrazioni ed
               interrotto il procedimento di iscrizione nel Registro delle imprese che effet-
               tuano il recupero agevolato. La Forestale, dopo un’approfondita analisi dei
               documenti, sottoponeva all’A.G. l’ipotesi di assenza di titolo legittimante alla
               gestione dei rifiuti sequestrati, basandosi sul contenuto della Deliberazione
               della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna 20 luglio 1998, n.1200 - Adozio-
               ne del documento contenente “Indicazioni regionali sul DLgs 5 febbraio 1997,
               n.22 in materia di rifiuti” approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle
               Regioni e delle Province autonome il 23 aprile 1998, e successive modifiche ed
               integrazioni, in cui allegato, all’articolo 16 - Recupero rifiuti individuati, reci-
               tava: «La richiesta di integrazioni effettuata dalla Provincia al soggetto pro-
               ponente in merito alle comunicazioni pervenute ai sensi dell'articolo 33, DLgs
               22/97 sospende la decorrenza del termine di 90 giorni per l'iscrizione nel regi-
               stro delle imprese che effettuano il recupero. Affinché sia possibile ottenere
               tale sospensione risulta necessaria l'assunzione di una deliberazione provin-
               ciale avente carattere generale al riguardo.». La P.G. ha in particolare accerta-
               to che presso la Provincia esisteva la Deliberazione di Giunta Provinciale a
               carattere generale in argomento. Tale analisi è stata ritenuta valida nella sen-
               tenza, all’esito dell’udienza di primo grado.

               Tabella 2 - La verifica dell’assenza di titolo legittimante alla gestione dei fanghi

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