Page 274 - 103-118 LAGOMARSINO, COSTANTINI, PAGLIAI II bozza:orientamento I bozza
P. 274
La tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà
materia. Il decreto legislativo in esame realizza un coordina-
mento tra Stato e Regioni in questo ambito attribuendo al Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministe-
ro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il compi-
to di emanare apposite “linee guida” ed alle Regioni quello di
definire le “linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo
del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la reda-
zione e la revisione dei propri piani forestali”. Inoltre, la Corte, nel-
l’affrontare il caso sottopostole, relativo al mancato coinvolgi-
mento della Regione Veneto nella redazione di un “programma
quadro per il settore forestale”, ha richiamato l’articolo 4 del decre-
to legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale individua nella Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e Provin-
ce di Trento e Bolzano la sede istituzionale preordinata a con-
sentire a Governo, Regioni e Province autonome di concludere
accordi al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive compe-
tenze e svolgere attività di interesse comune, in attuazione del
principio di leale collaborazione.
In materia di danno ambientale
Con la sentenza 23 luglio 2009, n. 235 la Consulta ha ribadito la
natura dei rapporti che intercorrono fra la competenza legislati-
va esclusiva statale nella materia «tutela dell’ambiente» (nella
quale certamente rientra il danno ambientale) e le competenze
legislative regionali in altre materie, su cui la disciplina statale
ambientale può incidere (sentenze n. 61 e n. 12 del 2009). Al
riguardo la Corte ha precisato che «la disciplina unitaria e com-
plessiva del bene ambiente [..] deve garantire un elevato livello di tute-
la, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore». La suddet-
ta normativa, pertanto, «rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a
prevalere su quella dettata dalle Regioni [..] in materie di competenza
propria, che riguardano l’utilizzazione dell’ambiente e, quindi, altri
interessi». Da ciò consegue che la disciplina statale di tutela del-
l’ambiente rappresenta «un limite alla disciplina che le Regioni [..]
dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà di queste
ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevate [..]» nell’e-
sercizio di competenze loro proprie. Secondo tale giurispruden-
SILVÆ - Anno VI n. 14 - 277

