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La tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà


                  preordinati a realizzare un ulteriore “salto di qualità” nella tute-
                  la ambientale attraverso la costruzione di un autonomo diritto
                  ambientale “per principi”.
                  A tal fine, e soprattutto per ovviare al carattere essenzialmente
                  empirico di questa branca del diritto, connesso alla frequente
                  emergenzialità delle situazioni da fronteggiare, risulta particolar-
                  mente utile la considerazione dei fattori esogeni che incidono
                  profondamente sulla sua fisionomia. Tali sono i dati extra-giuridi-
                  ci, sia tecnici (legati all’evoluzione della tecnologia) che scientifici
                  (derivanti dall’ecologia), nonché gli elementi provenienti da ordi-
                  namenti diversi da quello nazionale, come quello internazionale e
                  quello comunitario, tenuto conto della particolare permeabilità del
                  diritto ambientale alla circolazione di istituti e modelli normativi.
                  Tutto ciò secondo un approccio comparatistico che consente di
                  “decontestualizzare” istituti e principi desunti da altri sistemi
                  giuridici per utilizzarli  nell’ordinamento interno.
                  In questa prospettiva - tenendo conto di alcune significative espe-
                  rienze straniere come quella francese - assumono particolare rilie-
                  vo i principi ambientali, “categorie concettuali innovative ed evo-
                  lutive” essenziali nella misura in cui svolgono una funzione siste-
                  matico-ordinatoria della legislazione ambientale, atteggiandosi a
                  regole di comportamento tendenzialmente elastiche in quanto
                  commisurate ad ogni singolo contesto applicativo ed estremamen-
                  te utili a conferire  coerenza ed unità al diritto ambientale.
                  Raccogliendo questi interessanti spunti dottrinali, proprio in tale
                  direzione si sta muovendo il legislatore, il quale, a fronte della pro-
                  liferazione incontrollata di leggi “ambientali” (anche omnibus) che
                  ha configurato un coacervo disorganico e frammentario di dispo-
                  sizioni normative, in un primo momento ha emanato il Codice del-
                  l’ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e successiva-
                  mente è intervenuto a modificarlo con i decreti legislativi 16 gen-
                  naio 2008, n. 4 e 29 giugno 2010, n. 128. Le novità normative
                  sopravvenute, confermano l’orientamento finalizzato a costruire le
                  fondamenta di un diritto ambientale “per principi”, poiché intro-
                  ducono una serie di principi-cardine in tema di tutela dell’ambien-
                  te, inclusi nella parte prima del Codice dell’ambiente, recante la
                  denominazione “Disposizioni comuni e principi generali”.
                  Essi sono puntualmente definiti agli articoli 3-ter (principio dell’a-



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