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La tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà
zione ambientale), 3-quater (principio dello sviluppo sostenibile), 3-
quinquies (principi di sussidiarietà e di leale collaborazione), 3-sexies
(diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo
collaborativo) e qualificati dall’articolo 3-bis in termini di “principi
sulla produzione del diritto ambientale”. Tali principi, si affiancano ai
canoni fondamentali della gestione ambientale richiamati dal
medesimo articolo 3-ter, che sono quelli della “precauzione”,
dell’“azione preventiva”, della “correzione, in via prioritaria alla fonte,
dei danni causati all’ambiente”, nonché del “chi inquina paga”.
Tutti questi principi concorrono, insieme ad altri già enucleati o
da elaborare in futuro, a delineare la fisionomia essenziale del
“sistema” ambiente, individuando le linee-guida intorno alle
quali ruotano le discipline di settore.
Dalla circostanza che anche nella più recente evoluzione normativa
il principio di sussidiarietà contribuisca a svolgere questa funzione
si trae la conferma che tra sussidiarietà ed ambiente esiste un rile-
vante connubio, nel senso che la prima favorisce un complessivo
miglioramento della tutela ambientale, fermi restando i rischi con-
nessi all’applicazione del principio di sussidiarietà il quale, proprio
per la sua ambivalenza, può piegarsi a consentire indebite erosioni
di competenze, a seconda dei casi, statali o regionali.
Sussidiarietà e Corpo forestale dello Stato
Le riflessioni svolte trovano una significativa conferma nell’am-
bito dell’assetto ordinamentale del Corpo forestale dello Stato
che, in quanto Forza di polizia specializzata nel comparto della
sicurezza ambientale - endiadi corrispondente alla sua primaria
funzione istituzionale, occupa uno scenario operativo che rap-
presenta un significativo punto di convergenza dei temi della
sussidiarietà, dell’ambiente e della sicurezza.
Nell’ambito del C.F.S. si rinvengono disposizioni ispirate alla sus-
sidiarietà. In primo luogo l’articolo 4, comma 1, della legge n. 36/04
istituzionalizza la convenzione quale strumento normativo tipico
per l’attribuzione al Corpo di ulteriori compiti e funzioni propri
delle Regioni, sulla base di un accordo quadro approvato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, in virtù di uno schema pie-
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