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La tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà
Ad avviso della Corte queste finalità fanno ritenere che per i Par-
chi naturali nazionali sia prevalente la competenza legislativa
esclusiva dello Stato dato che l’intervento del medesimo è richie-
sto “ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future”.
In materia di boschi e foreste
Analogo orientamento ha seguito la Consulta in materia di
boschi e foreste nella sentenza 18 aprile 2008, n. 105, in cui affer-
ma che “Caratteristica propria dei boschi e delle foreste è quella di
esprimere una multifunzionalità ambientale, oltre ad una funzione eco-
nomico-produttiva”. Pertanto sullo stesso bene della vita (boschi e
foreste) insistono due beni giuridici: un bene giuridico ambien-
tale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco,
ed un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione
economico-produttiva del bosco stesso.
La Corte ha quindi ribadito alcuni principi già più volte affermati,
e cioè che sotto l’aspetto ambientale, i boschi e le foreste costitui-
scono un bene di valore primario (sent. n. 151/86), ed assoluto (sent.
n. 641/87), nel senso che la tutela ad essi apprestata dallo Stato,
nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di ambien-
te, viene a funzionare come limite alla disciplina che le Regioni e le
Province autonome dettano nelle materie di loro competenza (sent.
n. 378/07). Ciò peraltro, non toglie che le Regioni nell’esercizio
delle loro specifiche competenze garantite dalla Costituzione, pos-
sano stabilire anche forme di tutela più elevate.
Da queste premesse, la Corte ha tratto la conclusione che la com-
petenza regionale in materia di boschi e foreste può riferirsi solo
alla funzione economico-produttiva e che comunque incontra i
limiti invalicabili posti dallo Stato a tutela dell’ambiente. Pertan-
to tale funzione può essere esercitata soltanto nel rispetto della
“sostenibilità degli ecosistemi forestali”.
La Consulta, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferi-
mento a livello internazionale e comunitario, per quanto riguar-
da l’ordinamento interno, ha richiamato il decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 227 (recante “Orientamento e modernizzazione del
settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57”), che è la principale fonte normativa di rango primario in
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