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La tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà


                  Ad avviso della Corte queste finalità fanno ritenere che per i Par-
                  chi naturali nazionali sia prevalente la competenza legislativa
                  esclusiva dello Stato dato che l’intervento del medesimo è richie-
                  sto “ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future”.

                  In materia di boschi e foreste


                  Analogo orientamento ha seguito la Consulta in materia di
                  boschi e foreste nella sentenza 18 aprile 2008, n. 105, in cui affer-
                  ma che “Caratteristica propria dei boschi e delle foreste è quella di
                  esprimere una multifunzionalità ambientale, oltre ad una funzione eco-
                  nomico-produttiva”. Pertanto sullo stesso bene della vita (boschi e
                  foreste) insistono due beni giuridici: un bene giuridico ambien-
                  tale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco,
                  ed un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione
                  economico-produttiva del bosco stesso.
                  La Corte ha quindi ribadito alcuni principi già più volte affermati,
                  e cioè che sotto l’aspetto ambientale, i boschi e le foreste costitui-
                  scono un bene di valore primario (sent. n. 151/86), ed assoluto (sent.
                  n. 641/87), nel senso che la tutela ad essi apprestata dallo Stato,
                  nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di ambien-
                  te, viene a funzionare come limite alla disciplina che le Regioni e le
                  Province autonome dettano nelle materie di loro competenza (sent.
                  n. 378/07). Ciò peraltro, non toglie che le Regioni nell’esercizio
                  delle loro specifiche competenze garantite dalla Costituzione, pos-
                  sano stabilire anche forme di tutela più elevate.
                  Da queste premesse, la Corte ha tratto la conclusione che la com-
                  petenza regionale in materia di boschi e foreste può riferirsi solo
                  alla  funzione economico-produttiva e che comunque incontra i
                  limiti invalicabili posti dallo Stato a tutela dell’ambiente. Pertan-
                  to tale funzione può essere esercitata soltanto nel rispetto della
                  “sostenibilità degli ecosistemi forestali”.
                  La Consulta, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferi-
                  mento a livello internazionale e comunitario, per quanto riguar-
                  da l’ordinamento interno, ha richiamato il decreto legislativo 18
                  maggio 2001, n. 227 (recante “Orientamento e modernizzazione del
                  settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.
                  57”), che è la principale fonte normativa di rango primario in



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