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La tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà
Spetta quindi allo Stato porre standard uniformi di tutela
ambientale sul territorio nazionale, i quali funzionano come un
limite alla disciplina posta da Regioni e Province autonome,
salva la facoltà di queste ultime di incrementare il livello della
tutela ambientale stabilendo discipline più restrittive, in melius,
ma non di ridurre il livello di protezione. Le Regioni, ad avviso
della Corte, non possono legiferare in materia di “tutela dell’am-
biente” neppure in assenza di una normativa statale (così C.Cost.
22 dicembre 2010, n. 373 e 3 marzo 2011, n. 70).
Dall’analisi della giurisprudenza costituzionale emerge una
sostanziale continuità nell’orientamento della Consulta, che è
piuttosto costante nel considerare l’ambiente alla stregua di un
“valore costituzionalmente protetto”, variamente qualificato.
Essa infatti ha precisato che, la disciplina unitaria e complessiva
del bene ambiente, inerisce ad un interesse pubblico di valore
costituzionale “primario“ (C. Cost. sent. n. 151/ 86) ed “assoluto”
(sentenze n. 210/87 e n. 641/87) e deve garantire, come prescri-
ve il diritto comunitario, un elevato livello di tutela come tale
inderogabile dalle altre discipline di settore.
Altrettanto ripetutamente la Corte ha evidenziato che, accanto al
bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri
beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene
ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati. Il
ché l’articolo 9 Cost. ha sancito il principio fondamentale della “tutela del paesaggio”, senza
alcuna altra specificazione. In sostanza è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti
ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale.
I due tipi di tutela affidati allo Stato (conservazione ambientale e paesaggistica) ed alle Regio-
ni (fruizione del territorio) ben possono essere coordinati fra loro, ma debbono necessaria-
mente restare distinti. E in proposito la legislazione statale ha fatto ricorso, ai sensi dell’art.
118 della Costituzione, proprio a forme di coordinamento e di intesa in questa materia ed ha affi-
dato alle Regioni il compito di redigere i piani paesaggistici, ovvero i piani territoriali aventi
valenza di tutela ambientale, con l’osservanza delle norme di tutela paesaggistica poste dallo
Stato. In particolare, l’art. 143 del d.lgs. n. 42 del 2004, novellato dall’art. 13 del D.L.vo n.
157/06, ha previsto la possibilità, per le Regioni, di stipulare intese con il Ministero per i beni
culturali ed ambientali e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per «l’ela-
borazione congiunta dei piani paesaggistici», precisando che il contenuto del piano elaborato con-
giuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare e che lo stesso è poi «approvato
con provvedimento regionale».
In sostanza, la tutela del paesaggio, che è dettata dalle leggi dello Stato, trova poi la sua
espressione nei piani territoriali, a valenza ambientale, o nei piani paesaggistici, redatti dalle
Regioni.
In questo stato di cose, queste ultime - ad avviso della Corte - non possono lamentarsi di non
poter statuire d’intesa l’individuazione dei beni da tutelare ed il regime di tutela, in quanto
incidenti su competenze regionali. Ciò in quanto le competenze regionali non concernono le
specifiche modalità della tutela dei beni paesaggistici (rimessa alla competenza esclusiva
dello Stato), ma la concreta individuazione e la collocazione di questi ultimi nei piani territo-
riali o paesaggistici.
SILVÆ - Anno VI n. 14 - 271

