Page 268 - 103-118 LAGOMARSINO, COSTANTINI, PAGLIAI II bozza:orientamento I bozza
P. 268

La tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà


            Spetta quindi allo Stato porre  standard uniformi di tutela
            ambientale sul territorio nazionale, i quali funzionano come un
            limite alla disciplina posta da Regioni e Province autonome,
            salva la facoltà di queste ultime di incrementare il livello della
            tutela ambientale stabilendo discipline più restrittive, in melius,
            ma non di ridurre il livello di protezione. Le Regioni, ad avviso
            della Corte, non possono legiferare in materia di “tutela dell’am-
            biente” neppure in assenza di una normativa statale (così C.Cost.
            22 dicembre 2010, n. 373 e 3 marzo 2011, n. 70).
            Dall’analisi della giurisprudenza costituzionale emerge una
            sostanziale continuità nell’orientamento della Consulta, che è
            piuttosto costante nel considerare l’ambiente alla stregua di un
            “valore costituzionalmente protetto”, variamente qualificato.
            Essa infatti ha precisato che, la disciplina unitaria e complessiva
            del bene ambiente, inerisce ad un interesse pubblico di valore
            costituzionale “primario“ (C. Cost. sent. n. 151/ 86) ed “assoluto”
            (sentenze n. 210/87 e n. 641/87) e deve garantire, come prescri-
            ve il diritto comunitario, un elevato livello di tutela come tale
            inderogabile dalle altre discipline di settore.
            Altrettanto ripetutamente la Corte ha evidenziato che, accanto al
            bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri
            beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene
            ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati. Il


               ché l’articolo 9 Cost. ha sancito il principio fondamentale della “tutela del paesaggio”, senza
               alcuna altra specificazione. In sostanza è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti
               ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale.
               I due tipi di tutela affidati allo Stato (conservazione ambientale e paesaggistica) ed alle Regio-
               ni (fruizione del territorio) ben possono essere coordinati fra loro, ma debbono necessaria-
               mente restare distinti. E in proposito la legislazione statale ha fatto ricorso, ai sensi dell’art.
               118 della Costituzione, proprio a forme di coordinamento e di intesa in questa materia ed ha affi-
               dato alle Regioni il compito di redigere i piani paesaggistici, ovvero i piani territoriali aventi
               valenza di tutela ambientale, con l’osservanza delle norme di tutela paesaggistica poste dallo
               Stato. In particolare, l’art. 143 del d.lgs. n. 42 del 2004, novellato dall’art. 13 del D.L.vo n.
               157/06, ha previsto la possibilità, per le Regioni, di stipulare intese con il Ministero per i beni
               culturali ed ambientali e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per «l’ela-
               borazione congiunta dei piani paesaggistici», precisando che il contenuto del piano elaborato con-
               giuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare e che lo stesso è poi «approvato
               con provvedimento regionale».
               In sostanza, la tutela del paesaggio, che è dettata dalle leggi dello Stato, trova poi la sua
               espressione nei piani territoriali, a valenza ambientale, o nei piani paesaggistici, redatti dalle
               Regioni.
               In questo stato di cose, queste ultime - ad avviso della Corte - non possono lamentarsi di non
               poter statuire d’intesa l’individuazione dei beni da tutelare ed il regime di tutela, in quanto
               incidenti su competenze regionali. Ciò in quanto le competenze regionali non concernono le
               specifiche modalità della tutela dei beni paesaggistici (rimessa alla competenza esclusiva
               dello Stato), ma la concreta individuazione e la collocazione di questi ultimi nei piani territo-
               riali o paesaggistici.
                                                            SILVÆ - Anno VI n. 14 - 271
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273