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La tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà


                  Invece, per “sussidiarietà orizzontale” si intende un’integrazio-
                  ne istituzionale e quindi, un concreto relazionarsi tra la sfera
                  pubblica e quella privata (associazionismo, volontariato, priva-
                  ti), con la valorizzazione di una cittadinanza propositiva, non
                  meramente partecipativa e l’esaltazione della genialità creativa
                  dei singoli. Anche in tal caso il potere pubblico sostituisce quel-
                  lo privato solo di fronte all’incapacità della libera iniziativa di
                  fornire soluzioni adeguate ai problemi affrontati.
                  Già la valenza semantica della sussidiarietà evoca il concetto del
                  “subsidium afferre”, dell’“aiutare a fare” da parte dello Stato, inci-
                  siva locuzione di Alcide De Gasperi che indica una soluzione
                  intermedia tra quelle del “lasciar fare”, tipica del liberalismo
                  estremo, e del “fare direttamente”, propria dei regimi caratteriz-
                  zati da forte interventismo statale.
                  In effetti la sussidiarietà riduce lo iato tra Stato e società, perché
                  implica un progressivo avvicinamento delle Istituzioni ai citta-
                  dini i quali acquistano una posizione di centralità, venendo coin-
                  volti direttamente ed attivamente nelle scelte politiche. Pertanto
                  essa limita la pervasività della sfera pubblica rispetto a quella
                  privata ed ha un alto contenuto democratico, costituendo un
                  emblematico indice rivelatore del tasso di prossimità di un ordi-
                  namento giuridico. Inoltre la sussidiarietà, nella misura in cui
                  disancora l’ordinamento da una cristallizzazione delle compe-
                  tenze, introduce elementi di flessibilità e dinamicità nel sistema.
                  Il principio è stato introdotto nella Costituzione con la Riforma
                  del titolo V attuata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
                  3 ed è  previsto all’art. 118, al primo comma nella dimensione
                  verticale  ed al quarto comma in quella orizzontale.
                  L’articolo 118, comma 1, “costituzionalizza” il principio di sussi-
                  diarietà nell’allocazione delle funzioni amministrative e segna il
                  venir meno del parallelismo tra la funzione legislativa e funzio-
                  ne amministrativa: in base ad esso le funzioni amministrative
                  spettano ai Comuni (c.d. federalismo amministrativo municipale), a
                  meno che esigenze di carattere unitario non ne rendano necessa-
                  ria l’attribuzione alle Province, alle Città metropolitane, alle
                  Regioni o allo Stato. Nell’articolo 118 Cost. il principio di sussi-
                  diarietà si correla a quelli di differenziazione e di adeguatezza. Il
                  principio di differenziazione indica la libertà dell’ente di orga-



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