Page 265 - 103-118 LAGOMARSINO, COSTANTINI, PAGLIAI II bozza:orientamento I bozza
P. 265
La tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà
Invece, per “sussidiarietà orizzontale” si intende un’integrazio-
ne istituzionale e quindi, un concreto relazionarsi tra la sfera
pubblica e quella privata (associazionismo, volontariato, priva-
ti), con la valorizzazione di una cittadinanza propositiva, non
meramente partecipativa e l’esaltazione della genialità creativa
dei singoli. Anche in tal caso il potere pubblico sostituisce quel-
lo privato solo di fronte all’incapacità della libera iniziativa di
fornire soluzioni adeguate ai problemi affrontati.
Già la valenza semantica della sussidiarietà evoca il concetto del
“subsidium afferre”, dell’“aiutare a fare” da parte dello Stato, inci-
siva locuzione di Alcide De Gasperi che indica una soluzione
intermedia tra quelle del “lasciar fare”, tipica del liberalismo
estremo, e del “fare direttamente”, propria dei regimi caratteriz-
zati da forte interventismo statale.
In effetti la sussidiarietà riduce lo iato tra Stato e società, perché
implica un progressivo avvicinamento delle Istituzioni ai citta-
dini i quali acquistano una posizione di centralità, venendo coin-
volti direttamente ed attivamente nelle scelte politiche. Pertanto
essa limita la pervasività della sfera pubblica rispetto a quella
privata ed ha un alto contenuto democratico, costituendo un
emblematico indice rivelatore del tasso di prossimità di un ordi-
namento giuridico. Inoltre la sussidiarietà, nella misura in cui
disancora l’ordinamento da una cristallizzazione delle compe-
tenze, introduce elementi di flessibilità e dinamicità nel sistema.
Il principio è stato introdotto nella Costituzione con la Riforma
del titolo V attuata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 ed è previsto all’art. 118, al primo comma nella dimensione
verticale ed al quarto comma in quella orizzontale.
L’articolo 118, comma 1, “costituzionalizza” il principio di sussi-
diarietà nell’allocazione delle funzioni amministrative e segna il
venir meno del parallelismo tra la funzione legislativa e funzio-
ne amministrativa: in base ad esso le funzioni amministrative
spettano ai Comuni (c.d. federalismo amministrativo municipale), a
meno che esigenze di carattere unitario non ne rendano necessa-
ria l’attribuzione alle Province, alle Città metropolitane, alle
Regioni o allo Stato. Nell’articolo 118 Cost. il principio di sussi-
diarietà si correla a quelli di differenziazione e di adeguatezza. Il
principio di differenziazione indica la libertà dell’ente di orga-
268 - SILVÆ - Anno VI n. 14

