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La tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà


            affida esclusivamente allo Stato il compito di garantirne la tutela.
            In altra occasione la stessa Corte, con la sentenza 29 maggio 2009,
            n. 165, ha affermato che le disposizioni relative alla tutela della
            fauna selvatica contenute nella legge statale n. 157/92 hanno
            carattere di norme di grande riforma economico-sociale (v. in pre-
            cedenza sentenze n. 4 del 2000, n. 210 del 2001). In merito la Corte
            ha richiamato il proprio orientamento secondo il quale «la discipli-
            na statale che delimita il periodo venatorio [...] è stata ascritta al novero
            delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riprodu-
            zione delle specie cacciabili, rientrando in quel nucleo minimo di salva-
            guardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni
            speciali e le Province autonome» e che «le disposizioni legislative stata-
            li che individuano le specie cacciabili» hanno carattere di norme fonda-
            mentali di riforma economico-sociale (sentenza n. 227 del 2003 che
            richiama la sentenza n. 323 del 1998).
            Ancor più recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza 22
            luglio 2010, n. 266, ha dichiarato l’incostituzionalità delle leggi
            della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 e della Regione
            Toscana 17 settembre 2009, n. 53 per violazione dell’articolo 9 della
            direttiva 79/409/CEE - oggi riprodotto nell’articolo 9 della diretti-
            va 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
            concernente la conservazione degli uccelli selvatici) - che prevede
            che gli Stati membri, “sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfa-
            centi”, possano derogare alle misure di protezione poste dalla
            medesima direttiva per il conseguimento di una serie di interessi
            generali tassativamente indicati tra i quali quello di “consentire  in
            condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo  la cattura, la deten-
            zione o altri impieghi misurati di uccelli in piccole quantità”.
            A questo proposito la Corte ha  richiamato la precedente giuri-
            sprudenza secondo cui quello in questione è “un potere di deroga
            esercitabile in via eccezionale” che ammette “l’abbattimento o la cat-
            tura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette dalla direttiva
            medesima, alle condizioni ed ai fini di interesse generale indicati dal-
            l’articolo 9.1, e secondo le procedure e le modalità di cui al punto 2 dello
            stesso articolo 9” (sentenze n. 168 del 1999 e n. 250 del 2008).
            Il carattere eccezionale del potere in questione è stato ribadito
            anche dalla giurisprudenza comunitaria (in particolare, Corte di
            giustizia CE, 8 giugno 2006, causa C-118/94), secondo la quale


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