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La tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà
affida esclusivamente allo Stato il compito di garantirne la tutela.
In altra occasione la stessa Corte, con la sentenza 29 maggio 2009,
n. 165, ha affermato che le disposizioni relative alla tutela della
fauna selvatica contenute nella legge statale n. 157/92 hanno
carattere di norme di grande riforma economico-sociale (v. in pre-
cedenza sentenze n. 4 del 2000, n. 210 del 2001). In merito la Corte
ha richiamato il proprio orientamento secondo il quale «la discipli-
na statale che delimita il periodo venatorio [...] è stata ascritta al novero
delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riprodu-
zione delle specie cacciabili, rientrando in quel nucleo minimo di salva-
guardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni
speciali e le Province autonome» e che «le disposizioni legislative stata-
li che individuano le specie cacciabili» hanno carattere di norme fonda-
mentali di riforma economico-sociale (sentenza n. 227 del 2003 che
richiama la sentenza n. 323 del 1998).
Ancor più recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza 22
luglio 2010, n. 266, ha dichiarato l’incostituzionalità delle leggi
della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 e della Regione
Toscana 17 settembre 2009, n. 53 per violazione dell’articolo 9 della
direttiva 79/409/CEE - oggi riprodotto nell’articolo 9 della diretti-
va 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la conservazione degli uccelli selvatici) - che prevede
che gli Stati membri, “sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfa-
centi”, possano derogare alle misure di protezione poste dalla
medesima direttiva per il conseguimento di una serie di interessi
generali tassativamente indicati tra i quali quello di “consentire in
condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la deten-
zione o altri impieghi misurati di uccelli in piccole quantità”.
A questo proposito la Corte ha richiamato la precedente giuri-
sprudenza secondo cui quello in questione è “un potere di deroga
esercitabile in via eccezionale” che ammette “l’abbattimento o la cat-
tura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette dalla direttiva
medesima, alle condizioni ed ai fini di interesse generale indicati dal-
l’articolo 9.1, e secondo le procedure e le modalità di cui al punto 2 dello
stesso articolo 9” (sentenze n. 168 del 1999 e n. 250 del 2008).
Il carattere eccezionale del potere in questione è stato ribadito
anche dalla giurisprudenza comunitaria (in particolare, Corte di
giustizia CE, 8 giugno 2006, causa C-118/94), secondo la quale
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