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La tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà


            disposizione è in contrasto con la legge n. 157/92 che, invece,
            consente la caccia in generale da un’ora prima del sorgere del
            sole fino al tramonto (con la sola eccezione della caccia agli
            ungulati, permessa fino ad un’ora dopo il tramonto).

            In materia di aree protette


            La Corte si è occupata anche dell’istituzione di parchi nazionali,
            con la sentenza 23 gennaio 2009, n. 12 .
            In tale occasione la Consulta ha ritenuto infondato l’assunto
            della Regione siciliana che lamentava una violazione delle pro-
            prie competenze in relazione ad una normativa statale (art. 26,
            co. 4-septies, D.L. n. 159/07 conv. L. n. 222/07) la quale preve-
            deva che l’istituzione di quattro Parchi nazionali dislocati in ter-
            ritorio siciliano avvenisse con un decreto del Presidente della
            Repubblica, cioè con uno strumento normativo “statale”. Più
            precisamente la norma contestata demandava ad un Decreto del
            Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’am-
            biente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la
            Regione e sentiti gli enti locali interessati, l’istituzione del Parco
            delle Egadi e del litorale trapanese, del Parco delle Eolie, del
            Parco dell’isola di Pantelleria e del Parco degli Iblei.
            In questa pronuncia la Corte ha affermato l’importante principio
            in base al quale l’istituzione dei Parchi nazionali rientra nell’e-
            sercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di
            tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
            In particolare, secondo il Giudice delle leggi, le esigenze di unita-
            rietà sottese al principio di sussidiarietà giustificano la competenza
            statale in ordine alla decisione iniziale di attivare le procedure fina-
            lizzate all’istituzione di Parchi nazionali. E tale competenza appar-
            tiene allo Stato, in quanto “cura di un interesse non frazionabile”.
            In primo luogo la Corte ha richiamato le finalità dell’istituzione
            delle aree protette, definite dall’art. 1, co. 3, lettera a), della legge
            quadro n. 394/91 (e cioè la «conservazione di specie animali o vege-
            tali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di for-
            mazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori
            scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idro-
            geologici, di equilibri ecologici»).


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