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La tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà
za costituzionale, quindi, lo Stato detta, in materia di tutela del-
l’ambiente, una disciplina inderogabile in pejus, che si impone
all’autonomia delle Regioni e le vincola, anche quando esse eser-
citino la potestà legislativa loro riconosciuta dalla Costituzione
in altre materie. Tale ricostruzione del rapporto fra i due ordini
di potestà legislative in termini di «prevalenza» della disciplina
ambientale statale su quella dettata dalle Regioni in materie di
loro competenza (nel senso che la tutela dell’ambiente è un pre-
supposto della sua fruizione) non consente pertanto di ravvisa-
re, in particolare nella specifica materia del danno ambientale,
una «interferenza» fra competenze, che invece costituisce il pre-
supposto dell’applicazione del principio di leale collaborazione.
La circostanza che lo Stato non sia obbligato ad allocare le funzio-
ni amministrative di prevenzione e riparazione del danno ambien-
tale secondo moduli collaborativi non esclude, peraltro, che il con-
tenuto della scelta allocativa compiuta dal legislatore statale possa
essere censurato dalla Regione ricorrente in relazione al diverso
parametro rappresentato dall’articolo 118 Cost. Quest’ultimo, infat-
ti, nel vincolare naturalmente anche le scelte allocative compiute in
sede di esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato, espri-
me un criterio di preferenza a favore del livello amministrativo più
vicino ai cittadini, al quale può derogarsi solo in presenza di esi-
genze di esercizio unitario, che giustifichino l’attribuzione della
competenza all’amministrazione statale. Nel caso in esame, la scel-
ta di attribuire all’amministrazione statale le funzioni amministrati-
ve (potere del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di
ordinare interventi incidenti direttamente sul territorio, senza con-
siderare gli enti interessati, ex art. 304, comma 3, 305, comma 2, e
306, comma 2, del Codice dell’ambiente) trova una non implausibi-
le giustificazione nell’esigenza di assicurare che l’esercizio dei com-
piti di prevenzione e riparazione del danno ambientale risponda a
criteri di uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela
ambientale non può variare da zona a zona, considerato anche il
carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici, in
ragione del quale gli effetti del danno ambientale sono difficilmen-
te circoscrivibili entro un preciso e limitato ambito territoriale.
Inoltre la Regione Puglia aveva impugnato l’art. 306, commi 1, 2
e 5, del Codice dell’ambiente, il quale, per la determinazione
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