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La tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà


                  za costituzionale, quindi, lo Stato detta, in materia di tutela del-
                  l’ambiente, una disciplina inderogabile in pejus, che si impone
                  all’autonomia delle Regioni e le vincola, anche quando esse eser-
                  citino la potestà legislativa loro riconosciuta dalla Costituzione
                  in altre materie. Tale ricostruzione del rapporto fra i due ordini
                  di potestà legislative in termini di «prevalenza» della disciplina
                  ambientale statale su quella dettata dalle Regioni in materie di
                  loro competenza (nel senso che la tutela dell’ambiente è un pre-
                  supposto della sua fruizione) non consente pertanto di ravvisa-
                  re, in particolare nella specifica materia del danno ambientale,
                  una «interferenza» fra competenze, che invece costituisce il pre-
                  supposto dell’applicazione del principio di leale collaborazione.
                   La circostanza che lo Stato non sia obbligato ad allocare le funzio-
                  ni amministrative di prevenzione e riparazione del danno ambien-
                  tale secondo moduli collaborativi non esclude, peraltro, che il con-
                  tenuto della scelta allocativa compiuta dal legislatore statale possa
                  essere censurato dalla Regione ricorrente in relazione al diverso
                  parametro rappresentato dall’articolo 118 Cost. Quest’ultimo, infat-
                  ti, nel vincolare naturalmente anche le scelte allocative compiute in
                  sede di esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato, espri-
                  me un criterio di preferenza a favore del livello amministrativo più
                  vicino ai cittadini, al quale può derogarsi solo in presenza di esi-
                  genze di esercizio unitario, che giustifichino l’attribuzione della
                  competenza all’amministrazione statale. Nel caso in esame, la scel-
                  ta di attribuire all’amministrazione statale le funzioni amministrati-
                  ve (potere del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di
                  ordinare interventi incidenti direttamente sul territorio, senza con-
                  siderare gli enti interessati, ex art. 304, comma 3, 305, comma 2, e
                  306, comma 2, del Codice dell’ambiente) trova una non implausibi-
                  le giustificazione nell’esigenza di assicurare che l’esercizio dei com-
                  piti di prevenzione e riparazione del danno ambientale risponda a
                  criteri di uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela
                  ambientale non può variare da zona a zona, considerato anche il
                  carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici, in
                  ragione del quale gli effetti del danno ambientale sono difficilmen-
                  te circoscrivibili entro un preciso e limitato ambito territoriale.
                  Inoltre la Regione Puglia aveva impugnato l’art. 306, commi 1, 2
                  e 5, del Codice dell’ambiente, il quale, per la determinazione



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