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La tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà


                  namente rispondente anche al principio di leale collaborazione.
                  Tutto ciò con l’evidente fine di favorire l’intervento sussidiario
                  dello Stato nei confronti di un ente territoriale che può, in tal
                  modo, avvalersi del patrimonio di professionalità e competenza
                  specifica del C.F.S. per garantire comunque l’assolvimento di
                  propri compiti istituzionali. Si verifica così, secondo il tipico
                  meccanismo della sussidiarietà, la “sostituzione” della regione
                  interessata con il Corpo forestale, in virtù di uno schema piena-
                  mente rispondente anche al principio di leale collaborazione.
                  L’intrinseca negozialità dello strumento prescelto, tipica della con-
                  venzione, consente al Corpo forestale dello Stato di valutare auto-
                  nomamente se ed in che termini concludere i singoli accordi, com-
                  patibilmente con le proprie esigenze operative e con le risorse
                  umane e strumentali disponibili. Al riguardo, occorre evidenziare
                  il mutamento di prospettiva che si è verificato negli ultimi anni,
                  soprattutto per effetto dell’entrata in vigore della legge 6 febbraio
                  2004, n. 36 che, pur improntando il sistema delle relazioni istitu-
                  zionali del C.F.S. al principio di leale collaborazione, rappresenta
                  un decisivo salto di qualità da parte del Corpo, il quale acquisisce
                  una maggiore autonomia di azione rispetto alle Regioni. Infatti,
                  tale legge da un lato gli conferisce una precisa collocazione istitu-
                  zionale e reca una puntuale definizione delle sue funzioni, dall’al-
                  tro individua e disciplina le modalità di svolgimento del rappor-
                  to con le Regioni che, a differenza che nel passato, non compren-
                  de più l’impiego, da parte di queste ultime, del personale del
                  Corpo forestale. Un altro esempio di intervento sussidiario del
                  C.F.S. nei confronti delle Regioni si rinviene nella legge 21 novem-
                  bre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi). L’arti-
                  colo 3, comma 4, prevede che il Ministro responsabile in materia
                  di protezione civile, in caso di inadempienza delle Regioni, predi-
                  sponga le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi
                  boschivi avvalendosi, tra gli altri, del Corpo forestale.
                  Più in generale il C.F.S., operando a presidio della natura, per
                  vocazione ontologica e tradizione istituzionale svolge un servi-
                  zio connotato da marcate note di prossimità nei confronti del cit-
                  tadino, soprattutto per la sua capillare presenza sul territorio che
                  lo rende spesso l’unica Forza di polizia presente nelle zone più
                  inaccessibili e disagiate.



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