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La tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà


            delle misure di ripristino ambientale prevede, in particolare, che
            l’operatore individui le possibili misure e le presenti per l’ap-
            provazione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
            (comma 1), il quale individua quali misure debbano essere attua-
            te (comma 2), assicurando la partecipazione dei soggetti interes-
            sati (comma 5).
            Secondo la Regione ricorrente, tale disciplina, nel riservare allo
            Stato «tutte le funzioni riguardanti le misure di ripristino ambientale»
            e nel riconoscere alla competenza statale un «ambito di operatività
            eccessivo e non giustificato dall’esigenza di una disciplina uniforme su
            tutto il territorio nazionale», si porrebbe in contrasto con diversi
            parametri costituzionali. In primo luogo, essa violerebbe  l’art.
            117 Cost., posto che «la competenza legislativa statale in materia di
            danno ambientale si intreccia con la competenza regionale in tema di
            tutela della salute, governo del territorio e valorizzazione dei beni
            ambientali». In secondo luogo, la disciplina censurata lederebbe i
            principi di sussidiarietà e differenziazione, dettati  dall’art. 118
            Cost., i quali «impongono che l’attribuzione allo Stato di funzioni
            amministrative avvenga sempre e comunque con la collaborazione delle
            Regioni interessate». Infine, le norme impugnate si porrebbero in
            contrasto anche con l’art. 76 Cost., in quanto i predetti principi di
            sussidiarietà e differenziazione sono richiamati anche dalla
            legge delega.
            La Corte, ha ritenuto infondata la questione, atteso che, in mate-
            ria di danno ambientale non può sussistere alcuna «interferenza»
            fra competenza legislativa statale e regionale, attesa la prevalen-
            za della prima, finalizzata alla tutela dell’ambiente, sulla secon-
            da, che inerisce invece all’uso e alla fruizione del bene ambiente.
            Né rileva l’asserito «ambito di operatività eccessivo» della discipli-
            na statale, dal momento che, vertendosi in una materia di esclu-
            siva competenza dello Stato, non viene in rilievo la dicotomia
            norme di principio - norme di dettaglio.

            Prospettive di sviluppo


            Se quello sin qui sinteticamente riassunto può considerarsi l’in-
            dirizzo prevalentemente seguito in materia ambientale dalla
            Corte Costituzionale, non possono sottacersi gli sforzi dottrinali


                                                            SILVÆ - Anno VI n. 14 - 279
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