Page 276 - 103-118 LAGOMARSINO, COSTANTINI, PAGLIAI II bozza:orientamento I bozza
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La tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà
delle misure di ripristino ambientale prevede, in particolare, che
l’operatore individui le possibili misure e le presenti per l’ap-
provazione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
(comma 1), il quale individua quali misure debbano essere attua-
te (comma 2), assicurando la partecipazione dei soggetti interes-
sati (comma 5).
Secondo la Regione ricorrente, tale disciplina, nel riservare allo
Stato «tutte le funzioni riguardanti le misure di ripristino ambientale»
e nel riconoscere alla competenza statale un «ambito di operatività
eccessivo e non giustificato dall’esigenza di una disciplina uniforme su
tutto il territorio nazionale», si porrebbe in contrasto con diversi
parametri costituzionali. In primo luogo, essa violerebbe l’art.
117 Cost., posto che «la competenza legislativa statale in materia di
danno ambientale si intreccia con la competenza regionale in tema di
tutela della salute, governo del territorio e valorizzazione dei beni
ambientali». In secondo luogo, la disciplina censurata lederebbe i
principi di sussidiarietà e differenziazione, dettati dall’art. 118
Cost., i quali «impongono che l’attribuzione allo Stato di funzioni
amministrative avvenga sempre e comunque con la collaborazione delle
Regioni interessate». Infine, le norme impugnate si porrebbero in
contrasto anche con l’art. 76 Cost., in quanto i predetti principi di
sussidiarietà e differenziazione sono richiamati anche dalla
legge delega.
La Corte, ha ritenuto infondata la questione, atteso che, in mate-
ria di danno ambientale non può sussistere alcuna «interferenza»
fra competenza legislativa statale e regionale, attesa la prevalen-
za della prima, finalizzata alla tutela dell’ambiente, sulla secon-
da, che inerisce invece all’uso e alla fruizione del bene ambiente.
Né rileva l’asserito «ambito di operatività eccessivo» della discipli-
na statale, dal momento che, vertendosi in una materia di esclu-
siva competenza dello Stato, non viene in rilievo la dicotomia
norme di principio - norme di dettaglio.
Prospettive di sviluppo
Se quello sin qui sinteticamente riassunto può considerarsi l’in-
dirizzo prevalentemente seguito in materia ambientale dalla
Corte Costituzionale, non possono sottacersi gli sforzi dottrinali
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