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La tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà
l’autorizzazione degli Stati membri a derogare al divieto generale
di cacciare le specie protette è subordinata all’adozione di misure
di deroga dotate di una motivazione che faccia riferimento esplici-
to e adeguatamente circostanziato alla sussistenza di tutte le con-
dizioni prescritte dall’art. 9, paragrafi 1 e 2. Detti requisiti perse-
guono il duplice scopo di limitare le deroghe allo stretto necessario
e di permettere la vigilanza degli organi comunitari a ciò preposti.
In particolare, il paragrafo 2 dell’articolo 9 della citata direttiva
prevede che le deroghe debbano menzionare: a) le specie che for-
mano oggetto delle medesime; b) i mezzi, gli impianti e i meto-
di di cattura o di uccisione autorizzati; c) le condizioni di rischio
e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere
applicate; d) l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni sta-
bilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o meto-
di possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
e) i controlli che saranno effettuati.
La Corte Costituzionale, ha affermato la necessità del rispetto del-
l’articolo 9 e quindi della puntuale ed espressa indicazione della
sussistenza di tutte le condizioni in esso specificamente indicate, e
ciò a prescindere dalla natura (amministrativa ovvero legislativa)
del tipo di atto in concreto utilizzato per l’introduzione della dero-
ga al divieto di caccia e di cattura degli esemplari appartenenti alla
fauna selvatica stabilito agli articoli da 5 a 8 della medesima diret-
tiva. Sempre in relazione all’attività venatoria, la Consulta, con la
sentenza 11 novembre 2010, n. 315, ha avuto modo di precisare il
rapporto tra la legge n. 394 del 1991, relativa alle aree protette, e la
legge n. 157 del 1992, relativa alla protezione della fauna e al pre-
lievo venatorio, evidenziandone la diversità di oggetto e chiaren-
do che la legge n. 394/91 si occupa soltanto del prelievo venatorio
nelle aree protette e nelle zone contigue e presenta carattere di spe-
cialità rispetto alla legge n. 157 del 1992.
Ancor più recentemente la Corte, con la sentenza 15 giugno 2011,
n. 191, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge
della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15 che, nel fissare l’o-
rario giornaliero dell’esercizio venatorio, faceva salva la previ-
sione contenuta in altra legge regionale (la n. 29/94) la quale
consentiva la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla
selvaggina migratoria fino a mezz’ora dopo il tramonto. Questa
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