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La tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà


            nizzarsi dal punto di vista strutturale e funzionale, per cui
            manca un modello standard di ente slegato dalla realtà sottostan-
            te; quello di adeguatezza postula la necessaria corrispondenza
            tra la capacità tecnico-organizzativo-funzionale dell’ente e gli
            interessi da realizzare. I principi di differenziazione e di adegua-
            tezza integrano il principio di sussidiarietà ed intervengono, ad
            corrigendum, a specificarlo, consentendo di tener conto delle
            effettive diverse caratteristiche associative, demografiche, terri-
            toriali e strutturali dell’ente e della sua concreta idoneità orga-
            nizzativa: si prospetta in tal modo un riparto delle funzioni
            amministrative “a geometria variabile”.
            Nell’applicazione del principio di sussidiarietà, si verificano
            numerose criticità derivanti dall’intrinseca ambivalenza del con-
            cetto che funziona come un ascensore. Ciò è confermato dal fatto
            che, ad esempio, lo Stato ha una posizione invertita nel diritto
            comunitario e nel diritto interno. Infatti nel nostro ordinamento
            lo Stato è “sussidiario” rispetto agli enti pubblici territoriali,
            mentre nel diritto comunitario è sussidiabile rispetto alla Comu-
            nità (art. 3b Trattato Maastricht: La Comunità interviene, secondo il
            principio di sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi
            dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli
            Stati membri e possono, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’a-
            zione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario).
            In effetti, il principio di sussidiarietà, pur risultando teleologica-
            mente preordinato a dislocare potere e a decentrare, può essere uti-
            lizzato in modo distorto rispetto alla sua  ratio  ontologicamente
            discendente, per accentrare. Non esiste, quindi, un modello stan-
            dard ed univoco di sussidiarietà, che è camaleontica, poiché le si
            attribuisce di volta in volta il significato adatto agli scopi politici
            contingenti. I rischi di abusi sono accresciuti dalla formulazione
            concisa dell’articolo 118, comma 1, che prevede quale unico pre-
            supposto per l’operatività del principio le esigenze di unitarietà,
            anche se integrate da quelle di differenziazione e di adeguatezza.
            E così il controllo giudiziario della sussidiarietà presenta un inevi-
            tabile tasso di politicità perché implica un giudizio sull’incapacità
            dell’ente inferiore che scivola inevitabilmente sul terreno dell’op-
            portunità politica. Si è parlato perciò di “travaglio” della sussidia-
            rietà, a seconda dei casi “negata”, “rovesciata” o “tradita”.


                                                            SILVÆ - Anno VI n. 14 - 269
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