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La tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà
nizzarsi dal punto di vista strutturale e funzionale, per cui
manca un modello standard di ente slegato dalla realtà sottostan-
te; quello di adeguatezza postula la necessaria corrispondenza
tra la capacità tecnico-organizzativo-funzionale dell’ente e gli
interessi da realizzare. I principi di differenziazione e di adegua-
tezza integrano il principio di sussidiarietà ed intervengono, ad
corrigendum, a specificarlo, consentendo di tener conto delle
effettive diverse caratteristiche associative, demografiche, terri-
toriali e strutturali dell’ente e della sua concreta idoneità orga-
nizzativa: si prospetta in tal modo un riparto delle funzioni
amministrative “a geometria variabile”.
Nell’applicazione del principio di sussidiarietà, si verificano
numerose criticità derivanti dall’intrinseca ambivalenza del con-
cetto che funziona come un ascensore. Ciò è confermato dal fatto
che, ad esempio, lo Stato ha una posizione invertita nel diritto
comunitario e nel diritto interno. Infatti nel nostro ordinamento
lo Stato è “sussidiario” rispetto agli enti pubblici territoriali,
mentre nel diritto comunitario è sussidiabile rispetto alla Comu-
nità (art. 3b Trattato Maastricht: La Comunità interviene, secondo il
principio di sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi
dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli
Stati membri e possono, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’a-
zione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario).
In effetti, il principio di sussidiarietà, pur risultando teleologica-
mente preordinato a dislocare potere e a decentrare, può essere uti-
lizzato in modo distorto rispetto alla sua ratio ontologicamente
discendente, per accentrare. Non esiste, quindi, un modello stan-
dard ed univoco di sussidiarietà, che è camaleontica, poiché le si
attribuisce di volta in volta il significato adatto agli scopi politici
contingenti. I rischi di abusi sono accresciuti dalla formulazione
concisa dell’articolo 118, comma 1, che prevede quale unico pre-
supposto per l’operatività del principio le esigenze di unitarietà,
anche se integrate da quelle di differenziazione e di adeguatezza.
E così il controllo giudiziario della sussidiarietà presenta un inevi-
tabile tasso di politicità perché implica un giudizio sull’incapacità
dell’ente inferiore che scivola inevitabilmente sul terreno dell’op-
portunità politica. Si è parlato perciò di “travaglio” della sussidia-
rietà, a seconda dei casi “negata”, “rovesciata” o “tradita”.
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