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La tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà


            L’esame della giurisprudenza costituzionale negli ambiti in cui
            opera il Corpo dimostra che il terreno più frequente dei conflitti por-
            tati all’attenzione della Corte Costituzionale è quello della dinamica
            delle relazioni tra lo Stato e le Regioni, in cui essa è spesso chiamata
            ad una delicata mediazione e ad un complesso bilanciamento di valori
            costituzionalmente tutelati. Il compito è molto più arduo a causa del
            frequente intreccio di funzioni che non sono sempre puntualmente
            definite e distinte ma anzi, intersecandosi e sovrapponendosi reci-
            procamente, pongono il delicato problema della determinazione
            dell’organo di volta in volta competente. In definitiva, la flessibilità
            nella ripartizione delle competenze delineate dalla Costituzione,
            rende necessaria una continua e difficoltosa “actio finium regundo-
            rum” da parte della Consulta, ispirata ad un modello di regionali-
            smo non tanto “duale” quanto “cooperativo”,  caratterizzato cioè
            non già da una rigida ripartizione di competenze, ma da meccani-
            smi di raccordo e coordinamento tra i vari livelli di governo. Il fine
            ultimo è quello di attuare una sinergia tra i vari livelli di governo,
            statali e regionali, che viene comunemente denominata “governance
            multi-livello”. È interessante notare come la Corte Costituzionale
            risolva i vari conflitti portati alla sua attenzione in materia ambien-
            tale, sulla base del principio di sussidiarietà che ha fatto il suo ingres-
            so formale nella nostra Costituzione all’articolo 118, nella versione
            introdotta dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


            Il principio di sussidiarietà

            Il principio di sussidiarietà, nella dimensione verticale, è un criterio
            di ripartizione delle funzioni politiche ed amministrative all’inter-
            no di un ordinamento che conosce vari livelli di governo, finalizza-
            to alla distribuzione delle funzioni verso il basso, cioè verso il livel-
            lo più vicino ai cittadini. Si tratta quindi di un principio che integra
            il criterio di allocazione formale delle competenze e lo rende meno
            rigido, consentendo l’intervento del livello più alto solo nella misu-
            ra in cui esso si presenti necessario per surrogare quello più basso,
            quando quest’ultimo non assicuri il raggiungimento dello scopo
            prefissato. Si verifica così un temporaneo ed occasionale scorrimen-
            to verso l’alto di poteri che formalmente restano ai livelli inferiori di
            governo, liberi di esercitarli in occasioni diverse.


                                                            SILVÆ - Anno VI n. 14 - 267
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