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La tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà
L’esame della giurisprudenza costituzionale negli ambiti in cui
opera il Corpo dimostra che il terreno più frequente dei conflitti por-
tati all’attenzione della Corte Costituzionale è quello della dinamica
delle relazioni tra lo Stato e le Regioni, in cui essa è spesso chiamata
ad una delicata mediazione e ad un complesso bilanciamento di valori
costituzionalmente tutelati. Il compito è molto più arduo a causa del
frequente intreccio di funzioni che non sono sempre puntualmente
definite e distinte ma anzi, intersecandosi e sovrapponendosi reci-
procamente, pongono il delicato problema della determinazione
dell’organo di volta in volta competente. In definitiva, la flessibilità
nella ripartizione delle competenze delineate dalla Costituzione,
rende necessaria una continua e difficoltosa “actio finium regundo-
rum” da parte della Consulta, ispirata ad un modello di regionali-
smo non tanto “duale” quanto “cooperativo”, caratterizzato cioè
non già da una rigida ripartizione di competenze, ma da meccani-
smi di raccordo e coordinamento tra i vari livelli di governo. Il fine
ultimo è quello di attuare una sinergia tra i vari livelli di governo,
statali e regionali, che viene comunemente denominata “governance
multi-livello”. È interessante notare come la Corte Costituzionale
risolva i vari conflitti portati alla sua attenzione in materia ambien-
tale, sulla base del principio di sussidiarietà che ha fatto il suo ingres-
so formale nella nostra Costituzione all’articolo 118, nella versione
introdotta dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il principio di sussidiarietà
Il principio di sussidiarietà, nella dimensione verticale, è un criterio
di ripartizione delle funzioni politiche ed amministrative all’inter-
no di un ordinamento che conosce vari livelli di governo, finalizza-
to alla distribuzione delle funzioni verso il basso, cioè verso il livel-
lo più vicino ai cittadini. Si tratta quindi di un principio che integra
il criterio di allocazione formale delle competenze e lo rende meno
rigido, consentendo l’intervento del livello più alto solo nella misu-
ra in cui esso si presenti necessario per surrogare quello più basso,
quando quest’ultimo non assicuri il raggiungimento dello scopo
prefissato. Si verifica così un temporaneo ed occasionale scorrimen-
to verso l’alto di poteri che formalmente restano ai livelli inferiori di
governo, liberi di esercitarli in occasioni diverse.
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