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La tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà


                  Giudice delle leggi ha quindi più volte escluso che la tutela dell’am-
                  biente configuri una “materia in senso tecnico” ed ha considerato l’am-
                  biente quale “valore trasversale“, poiché sullo stesso oggetto insistono
                  interessi diversi: quello alla conservazione dell’ambiente e quelli ine-
                                                                             2
                  renti alle sue utilizzazioni (sentenze n. 246/06 e n. 378/07) .
                  Tali principi sono costantemente ribaditi dalla Corte Costituzio-
                  nale in varie materie rientranti o comunque collegate a quella
                  ambientale, come l’attività venatoria, i parchi e più in generale le
                  aree protette, il danno ambientale, i rifiuti, ecc..

                  In materia di attività venatoria

                  La disamina delle pronunce della Corte Costituzionale in mate-
                  ria di attività venatoria, evidenzia che  non superano il vaglio di
                  costituzionalità le leggi regionali che riducono il grado minimo
                  di tutela assicurato in un certo momento storico dal legislatore
                  statale al valore ambiente costituzionalmente protetto.
                  Così, ad esempio, la Consulta con la sentenza 20 dicembre 2002,
                  n. 536, ha dichiarato l’incostituzionalità della legge della Regio-
                  ne Sardegna 7 febbraio 2002, n. 5 (recante “Modifica dell’art. 49
                  della L.R. n. 23/98, Norme per la protezione della fauna selvatica e per
                  l’esercizio della caccia in Sardegna, concernente il periodo di caccia”),
                  la quale estendeva il periodo di esercizio della caccia nel proprio
                  territorio regionale oltre i limiti fissati dalla legge statale e vale-
                  voli su tutto il territorio nazionale.
                  Ciò in quanto tale normativa esprime un’esigenza unitaria in
                  questo ambito, ponendo un limite agli interventi regionali che
                  possano pregiudicare gli equilibri ambientali. Pertanto, configu-
                  randosi l’ambiente quale bene unitario, il medesimo deve essere
                  salvaguardato nella sua interezza e, per questo, la Costituzione


                  2 In particolare, in quest’ultima pronuncia, la C. Cost. ha precisato che “oggetto di tutela, come si
                    evince dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, è la biosfera, che viene presa in considerazione, non
                    solo per le sue varie componenti, ma anche per le interazioni fra queste ultime, i loro equilibri, la loro
                    qualità, la circolazione dei loro elementi, e così via. Occorre, in altri termini, guardare all’ambiente
                    come “sistema”, considerato cioè nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un
                    punto di vista statico ed astratto.
                    La potestà di disciplinare l’ambiente nella sua interezza è stata affidata, in riferimento al riparto delle
                    competenze tra Stato e Regioni, in via esclusiva allo Stato, dall’art. 117, comma secondo, lettera s), della
                    Costituzione, il quale… parla di “ambiente” in termini generali e onnicomprensivi. E non è da trascu-
                    rare che la norma costituzionale pone accanto alla parola “ambiente” la parola “ecosistema”.
                    Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l’ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme
                    di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto…”.

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