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Le “lame” della terra di Bari e la difesa del suolo


                  1. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o
                     di singolarità geologica;
                  2. le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la
                     tutela delle cose d’interesse artistico o storico, si distinguono per la
                     loro non comune bellezza;
                  3. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspet-
                     to avente valore estetico e tradizionale;
                  4. le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure
                     quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
                     goda lo spettacolo di quelle bellezze.
                  All’art. 2 veniva disposto che: “Delle cose di cui ai nn. 1 e 2 e delle
                  località di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo sono compilati, Pro-
                  vincia per Provincia, due distinti elenchi”.
                  All’art.7 veniva disposto che: “I proprietari, possessori o detentori,
                  a qualsiasi titolo, dell’immobile, il quale sia stato oggetto nei pubblica-
                  ti elenchi delle località, non possono distruggerlo né introdurvi modifi-
                  cazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è pro-
                  tetto dalla presente legge. Essi, pertanto, debbono presentare i progetti
                  dei lavori che vogliano intraprendere alla competente regia Soprinten-
                  denza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano
                  ottenuta l’autorizzazione. È fatto obbligo al regio Soprintendente, di
                  pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla
                  loro presentazione”.
                  La cennata miliare normativa è da considerarsi l’inizio di un
                  excursus che, nel tempo, ha poi portato all’attuale assetto nor-
                  mativo paesaggistico-ambientale.
                  Infatti, da queste indicazioni date nel 1939, seppur carenti della
                  precisa individuazione di quali fossero, in concreto, i beni “che
                  hanno cospicui caratteri di bellezza naturale”, è partito, in verità in
                  ritardo, l’iter amministrativo che a condotto all’attuale vincoli-
                  stica ambientale vigente.
                  Successivo al prefato importante dettame, la vincolistica
                  ambientale si assopiva in una sorta di “silenzio normativo” rotto
                  dall’emanazione del D.M. 21.09.1984, impositivo del vincolo
                  paesaggistico ex L. n°1497/39, su (art.1):
                  a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300
                     metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
                  b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità



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