Page 185 - 103-118 LAGOMARSINO, COSTANTINI, PAGLIAI II bozza:orientamento I bozza
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Le “lame” della terra di Bari e la difesa del suolo
1. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o
di singolarità geologica;
2. le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la
tutela delle cose d’interesse artistico o storico, si distinguono per la
loro non comune bellezza;
3. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspet-
to avente valore estetico e tradizionale;
4. le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure
quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
goda lo spettacolo di quelle bellezze.
All’art. 2 veniva disposto che: “Delle cose di cui ai nn. 1 e 2 e delle
località di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo sono compilati, Pro-
vincia per Provincia, due distinti elenchi”.
All’art.7 veniva disposto che: “I proprietari, possessori o detentori,
a qualsiasi titolo, dell’immobile, il quale sia stato oggetto nei pubblica-
ti elenchi delle località, non possono distruggerlo né introdurvi modifi-
cazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è pro-
tetto dalla presente legge. Essi, pertanto, debbono presentare i progetti
dei lavori che vogliano intraprendere alla competente regia Soprinten-
denza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano
ottenuta l’autorizzazione. È fatto obbligo al regio Soprintendente, di
pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla
loro presentazione”.
La cennata miliare normativa è da considerarsi l’inizio di un
excursus che, nel tempo, ha poi portato all’attuale assetto nor-
mativo paesaggistico-ambientale.
Infatti, da queste indicazioni date nel 1939, seppur carenti della
precisa individuazione di quali fossero, in concreto, i beni “che
hanno cospicui caratteri di bellezza naturale”, è partito, in verità in
ritardo, l’iter amministrativo che a condotto all’attuale vincoli-
stica ambientale vigente.
Successivo al prefato importante dettame, la vincolistica
ambientale si assopiva in una sorta di “silenzio normativo” rotto
dall’emanazione del D.M. 21.09.1984, impositivo del vincolo
paesaggistico ex L. n°1497/39, su (art.1):
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300
metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità
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