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Le “lame” della terra di Bari e la difesa del suolo


               di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui
               laghi;
            c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al
               testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elet-
               trici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
               sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
            d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare
               per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena
               appenninica e per le isole;
            e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
            f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di prote-
               zione esterna dei parchi;
            g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneg-
               giati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
            h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
            i) le zone umide incluse nell’elenco di cui al decreto del Presidente
               della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
            l) i vulcani;
            m)le zone di interesse archeologico.
            …..Omissis…….

            Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle
            zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2) del-
            l’articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
            L’art.2 invece così recitava:
            “Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela delle bellezze natu-
            rali e d’insieme di cui ai numeri 1), 3) e 4) dell’art. 1 della legge 29 giu-
            gno 1939, n. 1497, in vista dell’adozione di adeguati provvedimenti di
            pianificazione paesistica, i competenti organi periferici del Ministero
            per i beni culturali e ambientali entro novanta giorni dalla pubblica-
            zione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, individuano con
            indicazioni planimetriche e catastali, nell’ambito delle zone sopra indi-
            cate, nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29
            giugno 1939, n. 1497 e ai sensi del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357
            ed, inoltre, in altre zone di interesse paesistico le aree in cui sono vieta-
            te, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell’assetto del territorio,
            nonché opere edilizie e lavori. Gli organi suddetti trasmettono gli elen-
            chi entro i successivi trenta giorni al Ministro per i beni culturali e


                                                            SILVÆ - Anno VI n. 14 - 189
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