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Le “lame” della terra di Bari e la difesa del suolo


            si in PPA approvati entro il giugno 1990, così come delimitati ai
            sensi dell’art.1.03 punto 5 delle stesse N.T.A..
            Si ricordano ancora le competenze endoprocedimentali assegna-
            te in materia dal Dlgs n°42/2004 alla Soprintendenza, quale
            baluardo della funzione statale di controllo in fase di rilascio
            delle autorizzazioni.
            A margine è importante citare che, per determinate tipologie di
            intervento, vi è anche l’obbligo della sottoposizione progettuale
            alla valutazione di impatto ambientale che nelle regioni più sen-
            sibili e lungimiranti è normata evidenziando pedissequamente
            le casistiche di specie.
            Conseguentemente nelle aree di particolare pregio ambientale è
            altresì previsto il nulla-osta dell’Ente di gestione appunto nel
            caso di aree protette nazionali e regionali (legge 6 dicembre 1991,
            n. 394 - Legge quadro sulle aree protette).
            Infine per ultimo, ma non ultimo, vi è anche l’opportunità che le
            lame siano assoggettate anche alle N.T.A. del P.R.T. (Piano Rego-
            latore Territoriale) dei territori ricompresi nei Consorzi A.S.I..
            Al riguardo per l’area industriale di Bari ove le lame sono pre-
            senti, il PRT, ridefinito ai sensi dalla L.R. n°2/2007, all’ ex art.
            10.7, prescrive: “Nelle depressioni naturali (lame, fossi, ecc) è fatto
            divieto di realizzare di qualsiasi natura ed opere di realizzazione ester-
            na che alterino il profilo naturale e creino ostacolo regolare deflusso
            delle acque.

            Conclusioni


            Per concludere è del tutto evidente la valenza ambientale, pae-
            saggistica e naturale delle cosiddette lame, ed il rilievo che le
            stesse acquisiscono per la vigente normativa statale e regionale
            di settore rispetto all’assetto del territorio e come elemento costi-
            tuente dello stesso. L’obiettivo è dunque quello di investire le
            stesse di quella tutela necessaria a non perderne la peculiarità,
            anche in funzione del potenziale pericolo che il loro deturpa-
            mento può causare nel quadro della pubblica incolumità.
            Da tutto il sopra esplicato excursus risulta evidente che la nor-
            mativa vigente è pregnante e come tale va osservata ed applica-
            ta, senza che siano necessari particolari interventi di riforma.


                                                            SILVÆ - Anno VI n. 14 - 193
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