Page 190 - 103-118 LAGOMARSINO, COSTANTINI, PAGLIAI II bozza:orientamento I bozza
P. 190
Le “lame” della terra di Bari e la difesa del suolo
si in PPA approvati entro il giugno 1990, così come delimitati ai
sensi dell’art.1.03 punto 5 delle stesse N.T.A..
Si ricordano ancora le competenze endoprocedimentali assegna-
te in materia dal Dlgs n°42/2004 alla Soprintendenza, quale
baluardo della funzione statale di controllo in fase di rilascio
delle autorizzazioni.
A margine è importante citare che, per determinate tipologie di
intervento, vi è anche l’obbligo della sottoposizione progettuale
alla valutazione di impatto ambientale che nelle regioni più sen-
sibili e lungimiranti è normata evidenziando pedissequamente
le casistiche di specie.
Conseguentemente nelle aree di particolare pregio ambientale è
altresì previsto il nulla-osta dell’Ente di gestione appunto nel
caso di aree protette nazionali e regionali (legge 6 dicembre 1991,
n. 394 - Legge quadro sulle aree protette).
Infine per ultimo, ma non ultimo, vi è anche l’opportunità che le
lame siano assoggettate anche alle N.T.A. del P.R.T. (Piano Rego-
latore Territoriale) dei territori ricompresi nei Consorzi A.S.I..
Al riguardo per l’area industriale di Bari ove le lame sono pre-
senti, il PRT, ridefinito ai sensi dalla L.R. n°2/2007, all’ ex art.
10.7, prescrive: “Nelle depressioni naturali (lame, fossi, ecc) è fatto
divieto di realizzare di qualsiasi natura ed opere di realizzazione ester-
na che alterino il profilo naturale e creino ostacolo regolare deflusso
delle acque.
Conclusioni
Per concludere è del tutto evidente la valenza ambientale, pae-
saggistica e naturale delle cosiddette lame, ed il rilievo che le
stesse acquisiscono per la vigente normativa statale e regionale
di settore rispetto all’assetto del territorio e come elemento costi-
tuente dello stesso. L’obiettivo è dunque quello di investire le
stesse di quella tutela necessaria a non perderne la peculiarità,
anche in funzione del potenziale pericolo che il loro deturpa-
mento può causare nel quadro della pubblica incolumità.
Da tutto il sopra esplicato excursus risulta evidente che la nor-
mativa vigente è pregnante e come tale va osservata ed applica-
ta, senza che siano necessari particolari interventi di riforma.
SILVÆ - Anno VI n. 14 - 193

