Page 188 - 103-118 LAGOMARSINO, COSTANTINI, PAGLIAI II bozza:orientamento I bozza
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Le “lame” della terra di Bari e la difesa del suolo


            nato disposto dall’art.181 e del D.P.R. n°380/2001 (artt. 44 lett.c),
            ovvero dalla più severa previsione dall’art.181, comma 1 bis.


            La normativa regionale in Puglia

            Con l’emanazione del DPR n°616/77, all’art.82, sono state tra-
            sferite alcune competenze alle Regioni in materia di beni
            ambientali.
            Si sottolinea però la previsione del primo comma dell’articolo
            cennato, il quale delega alle regioni il compito di “collaborare”
            con lo Stato nella gestione del vincolo.
            Quindi introduce la possibilità, da parte dell’autorità locale, di
            intervenire compiutamente nelle procedure di imposizione del
            vincolo ambientale, che, nello specifico dei torrenti, era suppor-
            tata da una legislazione nazionale già esaustiva tanto da essere
            tutt’ora vigente.
            In ambito di normativa regionale, per la Puglia, pregnante è il
            ruolo svolto dalla legge regionale n°30/90, la quale ha provve-
            duto a imporre una tutela al territorio a mezzo del divieto di
            modificazione fino all’approvazione del vigente Piano Urbani-
            stico Territoriale Tematico per il Paesaggio della Puglia
            (PUTT/p) emanato ai sensi della L.R. n°56/80 e approvato con
            Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2000, n°1748,
            attualmente ancora vigente fino alla imminente emanazione del
            nuovo piano paesaggistico.
            Grazie a questo strumento di pianificazione territoriale regiona-
            le, corredato dalle N.T.A., le lame vengono addirittura definite
            emergenze morfologiche mentre i corsi d’acqua vengono defini-
            ti addirittura emergenze idrogeologiche.
            Per la loro individuazione, lo strumento rimanda agli elenchi e
            alle cartografie del piano stesso prescrivendo la loro puntuale
            verifica e perimetrazione in sede di formazione di sottopiano o
            di piani urbanistici generali.
            Sulla base di questi ultimi vengono definiti vari ambiti (estesi -
            ATE e distinti - ATD) i cui regimi di salvaguardia generale sono
            da applicare in sede di strumento urbanistico.
            In particolare, negli degli A.T.D., al fine dell’individuazione
            delle aree di pertinenza e delle aree annesse, all’art. 3.06 – punto


                                                            SILVÆ - Anno VI n. 14 - 191
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