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Le “lame” della terra di Bari e la difesa del suolo
già con l’art. 17 della ex Legge n°183/89 e attualmente ripropo-
sto in forma di “piani di bacino distrettuali” in seno al Decreto
Legislativo 03.04.2006 n°152.
Alla luce di tutto quanto esposto pregnante risulta per la
Puglia la circostanza dell’istituzione dell’Autorità di Bacino, la
quale, con Delibera del Comitato Istituzionale del 30.11.2005,
ha approvato il “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico”
(P.A.I.) e le relative Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.).
Queste ultime individuano varie tipologie di pericolosità
idraulica (A.P. – Alta Pericolosità, M.P – Media Pericolosità,
B.P. – Bassa Pericolosità) e di rischio di inondazione (R4 .-
Rischio molto elevato, R3 – Rischio elevato, R2 – Rischio medio,
R1 – Rischio moderato), fissando precise procedure prodromi-
che al rilascio dell’eventuale titolo edilizio abilitativi, non rila-
sciabile, ad es., nel caso di alveo fluviale in modellamento atti-
vo (Art.6).
Non va infine dimenticato che, nella maggior parte dei casi, gli
alvei delle lame sono regolarmente accatastate e di proprietà pri-
vata, ma la normativa di merito, facente capo al D.lgs n°112 del
1998 e al D.P.R. n°238/1999, seppure trasferendo le incombenze
amministrative alle Regioni ovvero agli Enti locali territorial-
mente competenti, non ha inciso sulla territorialità della pro-
prietà dei beni di cui al demanio idrico rimasti in capo allo Stato.
Quindi, quantunque amministrativamente la competenza sia
Regionale, l’eventuale rilascio di autorizzazioni deve essere
disposto previa acquisizione del parere dell’Agenzia del Dema-
nio che si esprime sugli aspetti legati alla salvaguardia del dirit-
to di proprietà dello Stato.
I profili paesaggistico-ambientali della vigente normativa
L’excursus legislativo sinora percorso si completa con la norma-
tiva riguardante gli aspetti paesaggistico ambientali.
Secondo un percorso cronologico occorre partire dall’attività
legislativa risalente alla Legge 11 giugno 1922 n. 778, che sfociò
nell’importante Legge n°1497/39 (G. U. n.151 del 30/6/1939).
Ai sensi dell’art.1 della stessa venivano sottoposti a tutela, a
causa del loro notevole interesse pubblico:
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