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Le “lame” della terra di Bari e la difesa del suolo


                  La drammatica devastazione portata da quegli eventi fu tale che
                  fece addirittura maturare la convinzione dell’assoluta necessità
                  di impiantare in quel di Cassano delle Murge, a circa trenta chi-
                  lometri da Bari, nel periodo dal 1945 al 1979, la conosciuta fore-
                  sta di Mercadante.
                  Nonostante tale intervento di difesa del suolo, il tragico evento
                  alluvionale, anche in termini di vite umane, che ha interessato
                  Bari e comuni vicini (fra le quali proprio Cassano Murge) la notte
                  del 22.10.2005, ha evidenziato la necessità che siano adottati ulte-
                  riori interventi di gestione del territorio.
                  Ad inciso va evidenziato come, pur in presenza di mezzi meno
                  tecnologici e meno precisi, l’attenzione del legislatore degli inizi
                  dello scorso secolo appariva molto alta rispetto alla problemati-
                  ca in argomento, tant’è che con l’emanazione del R.D. 25.07.1904
                  n°523, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrau-
                  liche delle diverse categorie”, tutt’ora vigente, le opere idrauliche
                  furono suddivise in cinque categorie a seconda delle finalità per
                  le quali erano state realizzate.
                  Si stabilì che la competenza suprema in materia di tutela delle
                  acque pubbliche era del Governo (Prefetto). Solo l’Autorità
                  amministrativa statale poteva statuire o provvedere alle opere di
                  qualunque natura relative al buon regime delle acque pubbliche,
                  a quello delle derivazioni legalmente stabilite, alle condizioni di
                  regolarità dei ripari, degli argini o ad altra opera di carattere
                  pubblico fatta entro gli alvei e contro le sponde (art. 2 comma 1),
                  ivi comprese le opere di carattere pubblico che si eseguono entro
                  l’alveo e contro le sponde (art.2 comma 5).
                  Fu inoltre stabilito che “i progetti per modificazione di argini e per
                  costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere che possa-
                  no direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d’acqua,
                  quantunque di interesse puramente consorziale o privato, non potran-
                  no eseguirsi senza la previa omologazione dei Prefetti. I progetti saran-
                  no sottoposti all’approvazione del Ministero dei lavori pubblici quando
                  si tratti di opera che interessi notevolmente il regime del corso d’acqua;
                  quando si tratti di costruire nuovi argini…omissis…” (art. 57).
                  Così come pure fu prevista la possibilità di utilizzare gli argini
                  pubblici, quali strade pubbliche e private, previa istanza da inol-
                  trare al Prefetto, il quale oltre alle prescrizioni poteva richiedere



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