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Le “lame” della terra di Bari e la difesa del suolo


            un concorso nelle spese di ordinaria e straordinaria riparazione
            e manutenzione (art. 59).
            Infine si stabilirono le norme di polizia delle acque pubbliche,
            laddove si enunciava il divieto di fare opere nell’alveo dei fiumi,
            torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale
            cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi,
            senza il permesso dell’autorità amministrativa, tenuto conto che
            formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi,
            torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché asciutti in alcuni tempi
            dell’anno (art. 93). In modo assoluto si vietava, sulle acque pub-
            bliche, loro alvei sponde e difese, qualunque opera o fatto che
            potesse alterarne lo stato, la forma le dimensioni, la resistenza e
            la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini, i loro acces-
            sori e manufatti attinenti e anche le variazioni ed alterazioni ai
            ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e sco-
            latoi pubblici, tanto arginati come non arginati ed ad ogni altra
            sorta di manufatti attinenti (art.96 lett. g e h). Tali violazioni
            assumevano rilevanza penale.
            L’attività legislativa di merito riprese con l’emanazione del
            R.D. 11.12.1933 n°1775 “Testo unico delle disposizioni di legge
            sulle acque pubbliche e impianti elettrici”, anch’esso vigente,
            con il quale, all’art. 1, si definiscono quali acque pubbliche
            “tutte le acque sorgenti, fluenti, e lacuali, anche se artificialmente
            estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate
            sia isolatamente per la loro portata o per l’ampiezza del rispettivo
            bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale
            appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico
            generale interesse…omissis….”.
            Lo stesso articolo dispose la possibilità di compilare ed approvare
            elenchi suppletivi per modificare od integrare gli elenchi princi-
            pali (come avvenuto in provincia di Bari). Infine il legislatore reale
            introdusse l’Ufficio del Genio Civile quale autorità competente al
            rilascio di autorizzazioni per le opere consentite. (art. 217).
            Per completezza di informazione si precisa che il concetto di
            acqua pubblica è stato ripreso e normato anche a seguito della
            promulgazione della Legge n°36/1994, laddove all’art. 1 comma
            1 il legislatore si è espresso definendo pubbliche “tutte le acque
            superficiali e sotterranee ancorché non estratte” prima di introdurre


                                                            SILVÆ - Anno VI n. 14 - 185
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