Page 182 - 103-118 LAGOMARSINO, COSTANTINI, PAGLIAI II bozza:orientamento I bozza
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Le “lame” della terra di Bari e la difesa del suolo
un concorso nelle spese di ordinaria e straordinaria riparazione
e manutenzione (art. 59).
Infine si stabilirono le norme di polizia delle acque pubbliche,
laddove si enunciava il divieto di fare opere nell’alveo dei fiumi,
torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale
cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi,
senza il permesso dell’autorità amministrativa, tenuto conto che
formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi,
torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché asciutti in alcuni tempi
dell’anno (art. 93). In modo assoluto si vietava, sulle acque pub-
bliche, loro alvei sponde e difese, qualunque opera o fatto che
potesse alterarne lo stato, la forma le dimensioni, la resistenza e
la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini, i loro acces-
sori e manufatti attinenti e anche le variazioni ed alterazioni ai
ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e sco-
latoi pubblici, tanto arginati come non arginati ed ad ogni altra
sorta di manufatti attinenti (art.96 lett. g e h). Tali violazioni
assumevano rilevanza penale.
L’attività legislativa di merito riprese con l’emanazione del
R.D. 11.12.1933 n°1775 “Testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque pubbliche e impianti elettrici”, anch’esso vigente,
con il quale, all’art. 1, si definiscono quali acque pubbliche
“tutte le acque sorgenti, fluenti, e lacuali, anche se artificialmente
estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate
sia isolatamente per la loro portata o per l’ampiezza del rispettivo
bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale
appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico
generale interesse…omissis….”.
Lo stesso articolo dispose la possibilità di compilare ed approvare
elenchi suppletivi per modificare od integrare gli elenchi princi-
pali (come avvenuto in provincia di Bari). Infine il legislatore reale
introdusse l’Ufficio del Genio Civile quale autorità competente al
rilascio di autorizzazioni per le opere consentite. (art. 217).
Per completezza di informazione si precisa che il concetto di
acqua pubblica è stato ripreso e normato anche a seguito della
promulgazione della Legge n°36/1994, laddove all’art. 1 comma
1 il legislatore si è espresso definendo pubbliche “tutte le acque
superficiali e sotterranee ancorché non estratte” prima di introdurre
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