Page 183 - 103-118 LAGOMARSINO, COSTANTINI, PAGLIAI II bozza:orientamento I bozza
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Le “lame” della terra di Bari e la difesa del suolo


                  il sistema normativo per il rilascio delle concessioni all’esercizio
                  delle derivazioni di acqua pubblica.
                  Si è detto poi anche di più quando con la ex Legge n°37 del
                  05.01.1994, all’art. 5 commi 1 e 2, si è introdotto il concetto di
                  studi di impatto e subordino dei vari interventi sul regime delle
                  acque, anche a tutela degli aspetti naturalistico-ambientali, al
                  rilascio di autorizzazione amministrativa, in occasione di varia-
                  zione dell’uso del demanio idrico così come definito ai sensi del-
                  l’art.1 c.1-2 del DPR n°238/1999.
                  Il tutto anche alla luce di quanto disposto col D.P.R. 14.04.1993
                  con cui, quale atto di indirizzo e coordinamento, venivano stabi-
                  lite finalità e caratteristiche degli interventi di manutenzione
                  idraulica, sia in corsi d’acqua arginati che in quelli non arginati
                  che in generale devono essere finalizzati alla non alterazione
                  sostanziale dello stato dei luoghi ed alle eliminazioni di situa-
                  zioni di pericolo.
                  Ad ogni buon conto, anche prescindendo da quanto sin qui
                  esposto, dall’analisi esegetica delle argomentazioni a supporto
                  sistematico del testo unico delle acque pubbliche (R.D.
                  n°1775/1933) e volendo riunire in uno gli assunti inerenti la
                  demanialità e la pubblicità dei torrenti, è di indubbia e consoli-
                  data dottrina il concetto che, se a norma dell’art.822 del C. Civ.,
                  i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in
                  materia sono beni demaniali e se le acque pubbliche, a norma del
                  R.D. n°1775/1933, sono tali se riportano, quale requisito sostan-
                  ziale, quello di avere attitudine ad uso pubblico di interesse
                  generale, allora è evidente che i fiumi e i torrenti sono beni
                  demaniali, quindi pubblici, di per sé, senza cioè che vi sia la
                  necessità di inserzione costitutiva in elenchi. Inoltre, le altre
                  acque fluenti, che hanno minore importanza e che sono comun-
                  que residuali, sono pubbliche se presentano attitudine all’uso
                  pubblico di interesse generale per cui, ai fini della loro tutela è
                  essenziale l’aspetto dichiarativo concretizzato con l’iscrizione
                  negli elenchi delle acque pubbliche.
                  La qual cosa assume ancor più rilevanza se si considera che l’at-
                  tenzione rivolta al regime idrico, attraverso le relative iniziative
                  per la salvaguardia dei bacini idrici con norme di tutela median-
                  te redazione di appositi piani di bacino, risale a quanto disposto



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