Page 187 - 103-118 LAGOMARSINO, COSTANTINI, PAGLIAI II bozza:orientamento I bozza
P. 187
Le “lame” della terra di Bari e la difesa del suolo
ambientali che, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Uffi-
ciale, approva gli elenchi stessi. La notificazione del decreto avverrà
secondo le formalità previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dal
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357.”
Pertanto con esso, fino al 31.12.1985, si introduceva il divieto di
modificazioni dell’assetto del territorio, nonché di esecuzione di
opere edilizie e lavori.
Vieppiù che in data 01.08.1985 veniva emanato il D.M. 1° agosto
1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle
Lame a ovest e a sud – est di Bari”. Inoltre, con emanazione del D.L.
27 giugno 1985, n. 312, convertito in Legge 8 agosto 1985, n. 431
il vincolo paesaggistico veniva definitivamente sancito con sot-
toposizione al vincolo di “inedificabilità assoluta” dei siti di cui al
precitato art.1 del D.M. 21.09.1984, lasciando ai cosiddetti
“Galassini” (emanati ai sensi dell’art.2 stesso D.M.) il vincolo di
“inedificabilità relativa”, superabile attraverso espresso provve-
dimento autorizzatorio amministrativo.
Dal punto di vista paesaggistico-ambientale la normativa statale
da quel momento storico in poi si è caratterizzata per la produ-
zione di testi unici ripropositivi nella sostanza del vincolo “pri-
mordiale” definito dalla Legge n°431/85, fino a giungere all’ul-
timo testo normativo in vigore costituito dal D.Lvo n°42/2004
(evoluzione del D.Lvo n°490/99), che ha previsto per alcuni beni
una tutela paesaggistica forte ope legis a mezzo dell’art. 142 comma
1 lett.c). A tale normativa si affianca il Codice dell’ambiente di
cui al D.Lvo n°152/06, per gli aspetti relativi alle procedure di
valutazione di impatto ambientale.
È importante anche sottolineare che la tutela del paesaggio era
prevista già dall’art. 9 della Costituzione Italiana, mentre, con
l’emanazione del D.L.vo n°42/2004 così come di recente
aggiornato con D.lgs. n. 63 del 2008, il legislatore lo ha defini-
to come quel territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva
dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni
(art.131).
La tutela forte risiede anche nel dato che qualora il bene paesaggi-
stico, area tutelata norma dell’art. 142 lett. c), fosse oggetto di con-
dotta vietata, tale condotta sarebbe sanzionata a norma del combi-
190 - SILVÆ - Anno VI n. 14

