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Le “lame” della terra di Bari e la difesa del suolo


                  ambientali che, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Uffi-
                  ciale, approva gli elenchi stessi. La notificazione del decreto avverrà
                  secondo le formalità previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dal
                  regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
                  n. 1357.”
                  Pertanto con esso, fino al 31.12.1985, si introduceva il divieto di
                  modificazioni dell’assetto del territorio, nonché di esecuzione di
                  opere edilizie e lavori.
                  Vieppiù che in data 01.08.1985 veniva emanato il D.M. 1° agosto
                  1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle
                  Lame a ovest e a sud – est di Bari”. Inoltre, con emanazione del D.L.
                  27 giugno 1985, n. 312, convertito in Legge 8 agosto 1985, n. 431
                  il vincolo paesaggistico veniva definitivamente sancito con sot-
                  toposizione al vincolo di “inedificabilità assoluta” dei siti di cui al
                  precitato art.1 del D.M. 21.09.1984, lasciando ai cosiddetti
                  “Galassini” (emanati ai sensi dell’art.2 stesso D.M.) il vincolo di
                  “inedificabilità relativa”, superabile attraverso espresso provve-
                  dimento autorizzatorio amministrativo.
                  Dal punto di vista paesaggistico-ambientale la normativa statale
                  da quel momento storico in poi si è caratterizzata per la produ-
                  zione di testi unici ripropositivi nella sostanza del vincolo “pri-
                  mordiale” definito dalla Legge n°431/85, fino a giungere all’ul-
                  timo testo normativo in vigore costituito dal D.Lvo n°42/2004
                  (evoluzione del D.Lvo n°490/99), che ha previsto per alcuni beni
                  una tutela paesaggistica forte ope legis a mezzo dell’art. 142 comma
                  1 lett.c). A tale normativa si affianca il Codice dell’ambiente di
                  cui al D.Lvo n°152/06, per gli aspetti relativi alle procedure di
                  valutazione di impatto ambientale.
                  È importante anche sottolineare che la tutela del paesaggio era
                  prevista già dall’art. 9 della Costituzione Italiana, mentre, con
                  l’emanazione del D.L.vo n°42/2004 così come di recente
                  aggiornato con D.lgs. n. 63 del 2008, il legislatore lo ha defini-
                  to come quel territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva
                  dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni
                  (art.131).
                  La tutela forte risiede anche nel dato che qualora il bene paesaggi-
                  stico, area tutelata norma dell’art. 142 lett. c), fosse oggetto di con-
                  dotta vietata, tale condotta sarebbe sanzionata a norma del combi-



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