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Sicurezza agroalimentare nell’era della globalizzazione
È obbligatorio segnalare, tra gli ingredienti, la presenza degli
additivi. Alcuni (coloranti, conservanti, antiossidanti, emulsio-
nanti, addensanti ecc.) vengono designati con il nome della cate-
goria, cui segue il nome specifico o il corrispondente numero
CEE (es. «antiossidante: acido L-ascorbico o E 300»).
La normativa (D. Lgs 8 febbraio 2006, n 114) prevede, inoltre, l’obbli-
go di indicazione in etichetta per una serie di ingredienti contenenti
sostanze allergeniche (latte vaccino, lievito, frutta secca, cereali con-
tenenti glutine, crostacei etc.). Su molti prodotti il consumatore può
trovare anche indicazioni nutrizionali e il contenuto energetico, che,
salvo in alcuni casi, sono indicati facoltativamente dal produttore.
L’etichetta può riportare anche altre indicazioni, come la data di
produzione o il marchio di qualità (Dop – Denominazione di ori-
gine protetta, Igp – Indicazioni geografiche protette, Stg – Spe-
cialità tradizionale garantita), informazioni aggiuntive che il
produttore può inserire a propria discrezione, come caratteristi-
che di pregio del proprio prodotto. Per le carni bovine esiste un
sistema di etichettatura più vincolante; questa prevede che deb-
bano essere riportate anche le seguenti informazioni: codice di
riferimento, che rappresenta il nesso tra il taglio di carne al
banco e l’animale o il gruppo di animali macellato; il paese di
nascita; il paese di macellazione e numero di riconoscimento
dello stabilimento di macellazione; paese di selezionamento
delle carni e numero di riconoscimento del laboratorio.
La legge stabilisce, oltre agli obblighi, anche dei divieti riguardo
all’etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un prodotto
alimentare:
- È vietato indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche
qualitative ed organolettiche, composizione, luogo d’origine
del prodotto.
- È vietato aggiungere frasi, aggettivi che abbiano la funzione di
esaltare il prodotto, al fine di ricreare una pubblicità ingannevole.
- È vietato evidenziare caratteristiche particolari, uniche del
prodotto, poiché tutti i prodotti della stessa fascia della stessa
categoria merceologica le possiedono.
Le sanzioni, sia per le contravvenzioni amministrative, sia per i
reati, in questo campo sono piuttosto esigue. Occorrono norme più
severe che consentano di colpire in modo più efficace. Un’inversio-
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