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Sicurezza agroalimentare nell’era della globalizzazione


                  È obbligatorio segnalare, tra gli ingredienti, la presenza degli
                  additivi. Alcuni (coloranti, conservanti, antiossidanti, emulsio-
                  nanti, addensanti ecc.) vengono designati con il nome della cate-
                  goria, cui segue il nome specifico o il corrispondente numero
                  CEE (es. «antiossidante: acido L-ascorbico o E 300»).
                  La normativa (D. Lgs 8 febbraio 2006, n 114) prevede, inoltre, l’obbli-
                  go di indicazione in etichetta per una serie di ingredienti contenenti
                  sostanze allergeniche (latte vaccino, lievito, frutta secca, cereali con-
                  tenenti glutine, crostacei etc.). Su molti prodotti il consumatore può
                  trovare anche indicazioni nutrizionali e il contenuto energetico, che,
                  salvo in alcuni casi, sono indicati facoltativamente dal produttore.
                  L’etichetta può riportare anche altre indicazioni, come la data di
                  produzione o il marchio di qualità (Dop – Denominazione di ori-
                  gine protetta, Igp – Indicazioni geografiche protette, Stg – Spe-
                  cialità tradizionale garantita), informazioni aggiuntive che il
                  produttore può inserire a propria discrezione, come caratteristi-
                  che di pregio del proprio prodotto. Per le carni bovine esiste un
                  sistema di etichettatura più vincolante; questa prevede che deb-
                  bano essere riportate anche le seguenti informazioni: codice di
                  riferimento, che rappresenta il nesso tra il taglio di carne al
                  banco e l’animale o il gruppo di animali macellato; il paese di
                  nascita; il paese di macellazione e numero di riconoscimento
                  dello stabilimento di macellazione; paese di selezionamento
                  delle carni e numero di riconoscimento del laboratorio.
                  La legge stabilisce, oltre agli obblighi, anche dei divieti riguardo
                  all’etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un prodotto
                  alimentare:
                  - È vietato indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche
                     qualitative ed organolettiche, composizione, luogo d’origine
                     del prodotto.
                  - È vietato aggiungere frasi, aggettivi che abbiano la funzione di
                     esaltare il prodotto, al fine di ricreare una pubblicità ingannevole.
                  - È vietato evidenziare caratteristiche particolari, uniche del
                     prodotto, poiché tutti i prodotti della stessa fascia della stessa
                     categoria merceologica le possiedono.
                  Le sanzioni, sia per le contravvenzioni amministrative, sia per i
                  reati, in questo campo sono piuttosto esigue. Occorrono norme più
                  severe che consentano di colpire in modo più efficace. Un’inversio-



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