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Sicurezza agroalimentare nell’era della globalizzazione


            Il Ministero della Salute, con propria Circolare prot.
            606/20.1/3/1110 del 15 maggio 2003, ha fornito indicazioni ai pro-
            pri uffici periferici (UVAC, PIF, USMA) e alle Regioni e Province
            Autonome, in ordine alle competenze e alle modalità operative in
            caso di riscontro di «frode tossica o di prodotti nocivi o pericolosi per la
            salute pubblica» e ha invitato le Regioni e le Province Autonome a
            predisporre un proprio sistema di allerta, per assicurare il flusso
            delle comunicazioni tra centro e periferia, nonché per fornire gli
            opportuni indirizzi alle Aziende Sanitarie Locali. L’Ufficio VIII
            della Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e della
            nutrizione del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali è il
            punto di contatto italiano per il sistema di allerta comunitario.
            Il principio fondamentale delle norme UE di etichettatura dei cibi
            è fornire ai consumatori informazioni essenziali sulla composizio-
            ne del prodotto, sul produttore, sui metodi di magazzinaggio e
            preparazione. Lo scorso 16 giugno il Parlamento europeo ha inol-
            tre stabilito che le etichette poste sugli alimenti devono obbligato-
            riamente riportare le informazioni nutrizionali. Approvando la
            relazione di Renate Sommer (Ppe, De) per 559 contro 54 con 32
            astensioni, i deputati hanno deciso di migliorare la legislazione
            sulle etichettature alimentari per garantire ai consumatori la possi-
            bilità di compiere scelte basate su informazioni precise, evitando
            però di creare oneri amministrativi e finanziari eccessivi per l’in-
            dustria alimentare. Dunque, etichettatura nutrizionale obbligatoria
            con la proposta dei deputati di estendere l’etichettatura obbligato-
            ria sul paese d’origine, oggi in vigore per alcuni alimenti come
            carne, miele e olio d’oliva, a tutti i tipi di carne, pollame, prodotti
            lattiero-caseari, e altri prodotti a base di un unico ingrediente.
            L’etichetta di un alimento deve essere sempre letta con attenzio-
            ne al momento dell’acquisto, poiché rappresenta la fonte più
            immediata ed essenziale di informazioni sul prodotto. Deve
            sempre riportare: la denominazione di vendita (il nome dell’ali-
            mento - olio extravergine di oliva, farina 00, maionese etc.) even-
            tualmente seguita dal trattamento tecnologico eseguito; l’elenco
            degli ingredienti (in ordine di quantità decrescente); il peso
            netto; il nome e la sede del produttore; ove necessario, il termine
            minimo di conservazione o la data di scadenza; le modalità di
            conservazione; le singole unità contenute in una confezione.


                                                            SILVÆ - Anno VI n. 13 - 131
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