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Sicurezza agroalimentare nell’era della globalizzazione
Il Ministero della Salute, con propria Circolare prot.
606/20.1/3/1110 del 15 maggio 2003, ha fornito indicazioni ai pro-
pri uffici periferici (UVAC, PIF, USMA) e alle Regioni e Province
Autonome, in ordine alle competenze e alle modalità operative in
caso di riscontro di «frode tossica o di prodotti nocivi o pericolosi per la
salute pubblica» e ha invitato le Regioni e le Province Autonome a
predisporre un proprio sistema di allerta, per assicurare il flusso
delle comunicazioni tra centro e periferia, nonché per fornire gli
opportuni indirizzi alle Aziende Sanitarie Locali. L’Ufficio VIII
della Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e della
nutrizione del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali è il
punto di contatto italiano per il sistema di allerta comunitario.
Il principio fondamentale delle norme UE di etichettatura dei cibi
è fornire ai consumatori informazioni essenziali sulla composizio-
ne del prodotto, sul produttore, sui metodi di magazzinaggio e
preparazione. Lo scorso 16 giugno il Parlamento europeo ha inol-
tre stabilito che le etichette poste sugli alimenti devono obbligato-
riamente riportare le informazioni nutrizionali. Approvando la
relazione di Renate Sommer (Ppe, De) per 559 contro 54 con 32
astensioni, i deputati hanno deciso di migliorare la legislazione
sulle etichettature alimentari per garantire ai consumatori la possi-
bilità di compiere scelte basate su informazioni precise, evitando
però di creare oneri amministrativi e finanziari eccessivi per l’in-
dustria alimentare. Dunque, etichettatura nutrizionale obbligatoria
con la proposta dei deputati di estendere l’etichettatura obbligato-
ria sul paese d’origine, oggi in vigore per alcuni alimenti come
carne, miele e olio d’oliva, a tutti i tipi di carne, pollame, prodotti
lattiero-caseari, e altri prodotti a base di un unico ingrediente.
L’etichetta di un alimento deve essere sempre letta con attenzio-
ne al momento dell’acquisto, poiché rappresenta la fonte più
immediata ed essenziale di informazioni sul prodotto. Deve
sempre riportare: la denominazione di vendita (il nome dell’ali-
mento - olio extravergine di oliva, farina 00, maionese etc.) even-
tualmente seguita dal trattamento tecnologico eseguito; l’elenco
degli ingredienti (in ordine di quantità decrescente); il peso
netto; il nome e la sede del produttore; ove necessario, il termine
minimo di conservazione o la data di scadenza; le modalità di
conservazione; le singole unità contenute in una confezione.
SILVÆ - Anno VI n. 13 - 131