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Sicurezza agroalimentare nell’era della globalizzazione


                     ne dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio
                     (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che
                     modifica i Regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.
                  Oltre alla legislazione generale, valida per tutti i prodotti alimen-
                  tari, in Italia sono in vigore norme specifiche riguardanti aspetti
                  particolari della sicurezza degli alimenti, ad esempio: l’uso di
                  pesticidi, integratori alimentari, coloranti, residui di farmaci vete-
                  rinari e contaminanti, addizione di vitamine, minerali e sostanze
                  analoghe, materiali e prodotti a contatto con gli alimenti.
                  Il Regolamento (CE) 882/2004 rappresenta la norma quadro per
                  l’organizzazione dei controlli ufficiali in materia di alimenti,
                  mangimi, salute e benessere degli animali.
                  Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano esegui-
                  ti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con fre-
                  quenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del regolamento,
                  tenendo conto: dei rischi identificati associati con gli animali, con i
                  mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi
                  e degli alimenti, con l’uso dei mangimi o degli alimenti o con qual-
                  siasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che
                  possano influire sulla sicurezza dei mangimi o degli alimenti, sulla
                  salute o sul benessere degli animali. Sono presi in esame, inoltre, i
                  dati precedenti relativi agli operatori del settore dei mangimi e
                  degli alimenti, per quanto riguarda la conformità alla normativa in
                  materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
                  benessere degli animali, l’affidabilità dei propri controlli già ese-
                  guiti e qualsiasi informazione che possa indicare un’eventuale non
                  conformità. Inoltre, ciascuno Stato membro elabora un unico piano
                  integrato di controllo nazionale pluriennale.
                  I controlli devono essere: programmati in base alla valutazione
                  del rischio, concentrando gli interventi sui settori, attività, ope-
                  ratori associabili a maggiore rischio per la salute del consumato-
                  re;  integrati, visto che tutta la filiera deve essere considerata
                  come un unico processo e le varie autorità che intervengono nel
                  controllo devono essere coordinate per consentire un’azione più
                  efficiente ed evitare le sovrapposizioni.
                  L’attuazione dei controlli ufficiali in Italia è affidata alle Autorità,
                  organismi competenti istituzionalmente, quali: le Aziende Sanita-
                  rie Locali (ASL), le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bol-



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