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Sicurezza agroalimentare nell’era della globalizzazione
ne dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio
(CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che
modifica i Regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.
Oltre alla legislazione generale, valida per tutti i prodotti alimen-
tari, in Italia sono in vigore norme specifiche riguardanti aspetti
particolari della sicurezza degli alimenti, ad esempio: l’uso di
pesticidi, integratori alimentari, coloranti, residui di farmaci vete-
rinari e contaminanti, addizione di vitamine, minerali e sostanze
analoghe, materiali e prodotti a contatto con gli alimenti.
Il Regolamento (CE) 882/2004 rappresenta la norma quadro per
l’organizzazione dei controlli ufficiali in materia di alimenti,
mangimi, salute e benessere degli animali.
Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano esegui-
ti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con fre-
quenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del regolamento,
tenendo conto: dei rischi identificati associati con gli animali, con i
mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi
e degli alimenti, con l’uso dei mangimi o degli alimenti o con qual-
siasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che
possano influire sulla sicurezza dei mangimi o degli alimenti, sulla
salute o sul benessere degli animali. Sono presi in esame, inoltre, i
dati precedenti relativi agli operatori del settore dei mangimi e
degli alimenti, per quanto riguarda la conformità alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali, l’affidabilità dei propri controlli già ese-
guiti e qualsiasi informazione che possa indicare un’eventuale non
conformità. Inoltre, ciascuno Stato membro elabora un unico piano
integrato di controllo nazionale pluriennale.
I controlli devono essere: programmati in base alla valutazione
del rischio, concentrando gli interventi sui settori, attività, ope-
ratori associabili a maggiore rischio per la salute del consumato-
re; integrati, visto che tutta la filiera deve essere considerata
come un unico processo e le varie autorità che intervengono nel
controllo devono essere coordinate per consentire un’azione più
efficiente ed evitare le sovrapposizioni.
L’attuazione dei controlli ufficiali in Italia è affidata alle Autorità,
organismi competenti istituzionalmente, quali: le Aziende Sanita-
rie Locali (ASL), le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bol-
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