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La valorizzazione dell’origine “montana” di un prodotto agroalimentare
almeno i due terzi della loro vita nella regione d’estivazione o in
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una zona di montagna .
Per quanto riguarda la designazione “alpe” (pascolo estivo),
l’art. 8 ha previsto che essa possa essere utilizzata per: i prodot-
ti agricoli ottenuti nella regione d’estivazione; i prodotti agricoli
trasformati, purchè la trasformazione avvenga nella regione d’e-
stivazione; il latte anche se la trasformazione del latte crudo in
latte pronto al consumo avviene in una regione diversa da quel-
la d’estivazione; il formaggio anche se la maturazione avviene in
una regione diversa da quella d’estivazione; le materie prime di
prodotti agricoli trasformati ottenute nella regione d’estivazio-
ne, anche se la trasformazione del prodotto è avvenuta in una
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zona diversa .
L’ordinanza prevede, inoltre, che le suddette designazioni pos-
sano essere attribuite solo se il rispetto delle prescrizioni richie-
ste sia attestato, almeno una volta ogni due anni, da un ente cer-
tificatore, rimanendo escluse da tale obbligo solo le aziende che
praticano la vendita diretta dei propri prodotti agricoli nell’a-
zienda stessa (art. 3). Per queste ultime, il controllo del rispetto
degli obblighi previsti dall’ordinanza, viene effettuato su un
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campione rappresentativo (art. 10) .
Bibliografia
Albisinni F. (2004), “La birra Budweiser fra marchi registrati e
denominazioni geografiche: un nuovo episodio di competizione
fra la vecchia Europa ed il Nuovo Mondo”, Diritto e giurispru-
denza agraria e dell’ambiente, p. 109.
24 Gli animali possono essere macellati al di fuori della regione d’estivazione o di una zona di
montagna se la macellazione avviene non più di due mesi dopo la loro partenza dalla regio-
ne d’estivazione o da una zona di montagna.
25 Per i prodotti che recano la designazione «alpe», gli ingredienti devono provenire dalla regio-
ne d’estivazione. Si possono utilizzare ingredienti agricoli che non provengono dalla regione
d’estivazione se l’azienda può dimostrare all’ente di certificazione che nella regione d’estiva-
zione gli ingredienti agricoli necessari non sono disponibili. La macellazione degli animali
può avvenire al di fuori della regione d’estivazione.
26 L’ordinanza richiede, in particolare, che gli utilizzatori della designazione rispettino i seguen-
ti obblighi: tenere la contabilità; tenere un elenco delle aziende da cui ricevono i prodotti agri-
coli oggetto della presente ordinanza; assumersi i costi dei controlli connessi alla certificazio-
ne; prendere tutti i provvedimenti necessari per identificare le partite di merci e per evitare
qualsiasi confusione con i prodotti che non sono stati ottenuti conformemente alla presente
ordinanza; permettere all’ente di certificazione, a scopi d’ispezione, di accedere a tutti gli
spazi di produzione, mettere a sua disposizione le pezze giustificative necessarie e fornirgli
tutte le informazioni utili (art. 11).
120 - SILVÆ - Anno VI n. 13