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La valorizzazione dell’origine “montana” di un prodotto agroalimentare


                  almeno i due terzi della loro vita nella regione d’estivazione o in
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                  una zona di montagna .
                  Per quanto riguarda la designazione “alpe” (pascolo estivo),
                  l’art. 8 ha previsto che essa possa essere utilizzata per: i prodot-
                  ti agricoli ottenuti nella regione d’estivazione; i prodotti agricoli
                  trasformati, purchè la trasformazione avvenga nella regione d’e-
                  stivazione; il latte anche se la trasformazione del latte crudo in
                  latte pronto al consumo avviene in una regione diversa da quel-
                  la d’estivazione; il formaggio anche se la maturazione avviene in
                  una regione diversa da quella d’estivazione; le materie prime di
                  prodotti agricoli trasformati ottenute nella regione d’estivazio-
                  ne, anche se la trasformazione del prodotto è avvenuta in una
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                  zona diversa .
                  L’ordinanza prevede, inoltre, che le suddette designazioni pos-
                  sano essere attribuite solo se il rispetto delle prescrizioni richie-
                  ste sia attestato, almeno una volta ogni due anni, da un ente cer-
                  tificatore, rimanendo escluse da tale obbligo solo le aziende che
                  praticano la vendita diretta dei propri prodotti agricoli nell’a-
                  zienda stessa (art. 3). Per queste ultime, il controllo del rispetto
                  degli obblighi previsti dall’ordinanza, viene effettuato su un
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                  campione rappresentativo (art. 10) .

                  Bibliografia


                     Albisinni F. (2004), “La birra Budweiser fra marchi registrati e
                  denominazioni geografiche: un nuovo episodio di competizione
                  fra la vecchia Europa ed il Nuovo Mondo”, Diritto e giurispru-
                  denza agraria e dell’ambiente, p. 109.
                  24 Gli animali possono essere macellati al di fuori della regione d’estivazione o di una zona di
                    montagna se la macellazione avviene non più di due mesi dopo la loro partenza dalla regio-
                    ne d’estivazione o da una zona di montagna.
                  25 Per i prodotti che recano la designazione «alpe», gli ingredienti devono provenire dalla regio-
                    ne d’estivazione. Si possono utilizzare ingredienti agricoli che non provengono dalla regione
                    d’estivazione se l’azienda può dimostrare all’ente di certificazione che nella regione d’estiva-
                    zione gli ingredienti agricoli necessari non sono disponibili. La macellazione degli animali
                    può avvenire al di fuori della regione d’estivazione.
                  26 L’ordinanza richiede, in particolare, che gli utilizzatori della designazione rispettino i seguen-
                    ti obblighi: tenere la contabilità; tenere un elenco delle aziende da cui ricevono i prodotti agri-
                    coli oggetto della presente ordinanza; assumersi i costi dei controlli connessi alla certificazio-
                    ne; prendere tutti i provvedimenti necessari per identificare le partite di merci e per evitare
                    qualsiasi confusione con i prodotti che non sono stati ottenuti conformemente alla presente
                    ordinanza; permettere all’ente di certificazione, a scopi d’ispezione, di accedere a tutti gli
                    spazi di produzione, mettere a sua disposizione le pezze giustificative necessarie e fornirgli
                    tutte le informazioni utili (art. 11).


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