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La valorizzazione dell’origine “montana” di un prodotto agroalimentare
di tutela delle denominazioni registrate a livello comunitario; le
Comunità montane territorialmente competenti; i produttori della
denominazione protetta per il tramite dei Consorzi di tutela o delle
Comunità montane. Contestualmente alla domanda di iscrizione
all’Albo, i soggetti legittimati presentano anche la domanda di
modifica del disciplinare di produzione della corrispondente
denominazione protetta alla Commissione europea.
Nel caso in cui la zona di produzione della Dop o della Igp ricada
in maniera integrale in territorio montano, tutti i produttori
potranno, dopo l’iscrizione all’Albo, aggiungere in etichetta la
menzione “prodotto della montagna”. Nel caso, invece, in cui solo
una limitata percentuale della Dop o della Igp sia ottenuta in terri-
tori, comuni o parti di comuni classificabili come montani, la men-
zione aggiuntiva non potrà essere adoperata per tutta la denomi-
nazione, ma solo per il prodotto ottenuto nel territorio montano.
Tra la legge del ’94 e la modifica del 2002, però, il legislatore nazio-
nale in un’altra occasione è tornato ad occuparsi dei segni di mon-
tagna: il decreto legislativo n. 228/2001, infatti, al suo art. 23, disci-
plina l’uso delle denominazioni “montagna”, “prodotto di monta-
gna” o simili, prevedendo che esse possano essere utilizzate per i
prodotti agricoli e alimentari soltanto ove questi siano prodotti ed
elaborati nelle aree classificate “di montagna” ai sensi della nor-
mativa comunitaria e, in particolare ai sensi della direttiva sull’a-
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gricoltura di montagna e del regolamento sullo sviluppo rurale .
Nonostante alcuni dubbi interpretativi sollevati in merito al rappor-
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to tra le due norme , ci sembra che esse disciplinino due situazioni
distinte ed autonome: mentre l’art. 15 della legge montagna, come
sostituita dall’art. 85 della finanziaria 2003, è un’indicazione di pro-
venienza che lega il prodotto alla zona montana italiana di cui è ori-
ginario e che può essere usata, proprio in quanto indicazione geo-
grafica, solo se aggiuntiva rispetto alla Dop o alla Igp, la denomina-
zione di cui all’art. 23 del d.lgs. del 2001 sembra disciplinare l’utiliz-
zo di una semplice indicazione generica. Per evitare che essa possa
16 Il testo dell’articolo faceva riferimento all’art. 3 della direttiva n. 75/268 e al regolamento n.
1257/99. Allo stato attuale, essendo stati abrogati gli atti di cui sopra, occorre far riferimento
al vigente regolamento n. 1698/2005.
17 La dottrina agraristica si è divisa tra chi riteneva che l’art. 23 del d.lgs. n. 228/2001 delineas-
se una fattispecie autonoma e distinta rispetto a quella disciplinata dall’art. 15 della legge n.
97/1994 (in questo senso Borghi, 2001, p. 850 e ss.; Sirsi, 2002, p. 597.) e chi invece qualificava
l’intervento successivo del legislatore quale semplice intervento volto alla modifica della legi-
slazione precedente. Cfr., anche Di Lauro, 2005, pp. 178-179.
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