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La valorizzazione dell’origine “montana” di un prodotto agroalimentare


            essere utilizzata in modo da ostacolare la libera circolazione delle
            merci tra i Paesi comunitari, essa viene attribuita non in base alla
            definizione nazionale di montagna, ma in base a quella data dal legi-
            slatore comunitario. In questo modo essa, non essendo riservata ai
            soli prodotti nazionali, non rischia di trasformarsi in una di quelle
            misure di effetto equivalente vietate dall’art. 28 del Trattato di Roma.


            L’utilizzo della designazione “montagna” in Francia

            La denominazione “montagna”, la cui disciplina è contenuta in
            un’apposita sezione del Codice rurale, è riservata, previa apposita
            autorizzazione amministrativa, ai prodotti agricoli, ad eccezione dei
            vini, e ai prodotti agricoli non alimentari e non trasformati, come,
            per esempio, le erbe officinali (art. L641-14 del Codice rurale).
            Come si è detto, l’utilizzo di tale indicazione, introdotta dalla
            legge 9 gennaio 1985, n. 85-30 relativa allo sviluppo e alla tutela
            della montagna francese e dal decreto 26 febbraio 1988, n. 88-194
            (che stabiliva, in particolare i requisiti per l’uso dell’indicazione
            di provenienza “montagna” per i prodotti agricoli e alimentari),
            era stato oggetto di giudizio da parte della Corte di Giustizia in
            occasione della sentenza  Pistre del 7 maggio 1997 (Couturier,
            2007, p. 109 e ss.) e dichiarato incompatibile con l’art. 28 del Trat-
            tato perché, riservando tale denominazione ai soli prodotti fab-
            bricati nel territorio nazionale ed elaborati a partire da materie
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            prime nazionali , finiva per discriminare i prodotti importati
            dagli altri Stati membri che non potevano accedere a tale deno-
            minazione e pregiudicava la libera circolazione delle merci.
            La legge d’orientamento agricolo del 2006 ha qualificato la deno-
            minazione “montagna” una “mention valorisante” e il decreto n.
            2007-30 del 5 gennaio 2007 ne ha stabilito le nuove condizioni
            d’utilizzo: la disciplina francese prevede ora che solo per i pro-
            dotti originari della Francia l’area geografica in cui si svolgono
            tutte le operazioni di produzione e trasformazione debbano

            18 Il decreto n. 88-194, emanato in base all’art. 34 della legge, nel precisare i requisiti cui dovevano
               rispondere i prodotti, le loro materie prime ed i metodi applicati nella loro fabbricazione per
               poter fruire di indicazioni che facessero riferimento alla montagna o ad una zona geografica
               determinata, aveva previsto (art. 2) che la zona geografica di produzione, allevamento, ingrasso,
               macellazione, preparazione, fabbricazione, affinatura e condizionamento dei prodotti, nonché il
               luogo di provenienza delle materie prime utilizzate per la fabbricazione dei prodotti trasforma-
               ti, dovessero essere situati nelle zone montane come definite dagli artt. 3 e 4 della legge.

                                                            SILVÆ - Anno VI n. 13 - 117
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