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La valorizzazione dell’origine “montana” di un prodotto agroalimentare
essere utilizzata in modo da ostacolare la libera circolazione delle
merci tra i Paesi comunitari, essa viene attribuita non in base alla
definizione nazionale di montagna, ma in base a quella data dal legi-
slatore comunitario. In questo modo essa, non essendo riservata ai
soli prodotti nazionali, non rischia di trasformarsi in una di quelle
misure di effetto equivalente vietate dall’art. 28 del Trattato di Roma.
L’utilizzo della designazione “montagna” in Francia
La denominazione “montagna”, la cui disciplina è contenuta in
un’apposita sezione del Codice rurale, è riservata, previa apposita
autorizzazione amministrativa, ai prodotti agricoli, ad eccezione dei
vini, e ai prodotti agricoli non alimentari e non trasformati, come,
per esempio, le erbe officinali (art. L641-14 del Codice rurale).
Come si è detto, l’utilizzo di tale indicazione, introdotta dalla
legge 9 gennaio 1985, n. 85-30 relativa allo sviluppo e alla tutela
della montagna francese e dal decreto 26 febbraio 1988, n. 88-194
(che stabiliva, in particolare i requisiti per l’uso dell’indicazione
di provenienza “montagna” per i prodotti agricoli e alimentari),
era stato oggetto di giudizio da parte della Corte di Giustizia in
occasione della sentenza Pistre del 7 maggio 1997 (Couturier,
2007, p. 109 e ss.) e dichiarato incompatibile con l’art. 28 del Trat-
tato perché, riservando tale denominazione ai soli prodotti fab-
bricati nel territorio nazionale ed elaborati a partire da materie
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prime nazionali , finiva per discriminare i prodotti importati
dagli altri Stati membri che non potevano accedere a tale deno-
minazione e pregiudicava la libera circolazione delle merci.
La legge d’orientamento agricolo del 2006 ha qualificato la deno-
minazione “montagna” una “mention valorisante” e il decreto n.
2007-30 del 5 gennaio 2007 ne ha stabilito le nuove condizioni
d’utilizzo: la disciplina francese prevede ora che solo per i pro-
dotti originari della Francia l’area geografica in cui si svolgono
tutte le operazioni di produzione e trasformazione debbano
18 Il decreto n. 88-194, emanato in base all’art. 34 della legge, nel precisare i requisiti cui dovevano
rispondere i prodotti, le loro materie prime ed i metodi applicati nella loro fabbricazione per
poter fruire di indicazioni che facessero riferimento alla montagna o ad una zona geografica
determinata, aveva previsto (art. 2) che la zona geografica di produzione, allevamento, ingrasso,
macellazione, preparazione, fabbricazione, affinatura e condizionamento dei prodotti, nonché il
luogo di provenienza delle materie prime utilizzate per la fabbricazione dei prodotti trasforma-
ti, dovessero essere situati nelle zone montane come definite dagli artt. 3 e 4 della legge.
SILVÆ - Anno VI n. 13 - 117