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La valorizzazione dell’origine “montana” di un prodotto agroalimentare
avvenire in un territorio qualificato montano ai sensi degli artt.
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3 e 4 della già citata legge n. 85-30/1985 ; ciò non esclude che
possano liberamente circolare sul mercato nazionale prodotti
provenienti da altri Stati membri con la medesima menzione, ma
rispondenti ai criteri stabiliti dalle rispettive leggi nazionali.
Per poter utilizzare la menzione “montagna” occorre ottenere
un’apposita autorizzazione amministrativa dalla Commissione
regionale per i prodotti alimentari di qualità (Corpaq). Questa può
essere richiesta sia da persone fisiche che da persone giuridiche.
Sono dispensati dall’autorizzazione i prodotti che beneficiano di
una Dop, Igp o Stg quando il termine “montagna” faccia parte
della stessa denominazione registrata (art. L 641-15), mentre tale
termine non può figurare sull’etichettatura di un prodotto a
denominazione d’origine controllata, almenochè la zona di pro-
duzione dello stesso non rientri integralmente in una zona di
montagna e tale utilizzo sia stato preventivamente autorizzato
dall’organismo di controllo della denominazione.
Occorre tener presente, inoltre, che per alcuni prodotti esistono
regolamenti specifici che aggiungono ulteriori requisiti a quelli
generali richiesti per tutti. Si tratta del latte e dei prodotti lattieri di
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origine bovina; della carne bovina; della carne suina e del miele .
L’utilizzo delle designazioni “montagna” e “alpe” in Svizzera
In Svizzera l’utilizzo delle designazioni “montagna” e “alpe”
per i prodotti agricoli è stato disciplinato con l’ordinanza del
19 In base all’art. 3 le zone montane sono «caratterizzate dall’esistenza di svantaggi significativi
che comportano condizioni di vita più disagevoli e limitano l’esercizio di determinate attività
economiche. Esse comprendono, nel territorio metropolitano, i comuni o le parti dei comuni
caratterizzati da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un
incremento considerevole dei costi di lavoro derivanti: 1) dalla presenza, dovuta all’altitudi-
ne, di condizioni climatiche molto difficili che si riflettono nella particolare brevità del perio-
do di vegetazione; o 2) dalla presenza, a bassa quota, nella maggior parte del territorio, di
pendii ripidi che non consentono la meccanizzazione o che richiedono l’utilizzazione di mac-
chinari specifici particolarmente costosi; o 3) dalla combinazione di questi due fattori quando
l’entità dello svantaggio derivante da ciascuno di essi, considerato separatamente, risulti
meno accentuata; in tale ipotesi, lo svantaggio derivante da questa combinazione deve essere
equivalente a quello prodotto dalle situazioni descritte sopra ai nn. 1 e 2».
20 In Francia il ricorso all’utilizzo della denominazione “montagna” sembra avere un discreto suc-
cesso. Secondo i dati diffusi dall’associazione Altitude – un’associazione nata nel 2003 proprio
con lo scopo di riunire, difendere e promuovere i prodotti che beneficiano de la denominazio-
ne montagna – nel 2008 circa trenta imprese hanno utilizzato il segno “prodotto di montagna”
e, in particolare, circa 500 milioni di litri d’acqua di sorgente sono commercializzati con la deno-
minazione “acqua di montagna” e circa 220 milioni di litri di latte, di cui 200 da bere e 20 tra-
sformati in formaggio. In base ai dati del Corpaq risulta che dal 2001 sono state valutate positi-
vamente circa 719 domande relative all’utilizzo della denominazione “montagna”.
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