Page 115 - 5-8 GALAN I bozza:orientamento I bozza
P. 115

La valorizzazione dell’origine “montana” di un prodotto agroalimentare


                  avvenire in un territorio qualificato montano ai sensi degli artt.
                                                              19
                  3 e 4 della già citata legge n. 85-30/1985 ; ciò non esclude che
                  possano liberamente circolare sul mercato nazionale prodotti
                  provenienti da altri Stati membri con la medesima menzione, ma
                  rispondenti ai criteri stabiliti dalle rispettive leggi nazionali.
                  Per poter utilizzare la menzione “montagna” occorre ottenere
                  un’apposita autorizzazione amministrativa dalla Commissione
                  regionale per i prodotti alimentari di qualità (Corpaq). Questa può
                  essere richiesta sia da persone fisiche che da persone giuridiche.
                  Sono dispensati dall’autorizzazione i prodotti che beneficiano di
                  una Dop, Igp o Stg quando il termine “montagna” faccia parte
                  della stessa denominazione registrata (art. L 641-15), mentre tale
                  termine non può figurare sull’etichettatura di un prodotto a
                  denominazione d’origine controllata, almenochè la zona di pro-
                  duzione dello stesso non rientri integralmente in una zona di
                  montagna e tale utilizzo sia stato preventivamente autorizzato
                  dall’organismo di controllo della denominazione.
                  Occorre tener presente, inoltre, che per alcuni prodotti esistono
                  regolamenti specifici che aggiungono ulteriori requisiti a quelli
                  generali richiesti per tutti. Si tratta del latte e dei prodotti lattieri di
                                                                                    20
                  origine bovina; della carne bovina; della carne suina e del miele .

                  L’utilizzo delle designazioni “montagna” e “alpe” in Svizzera


                  In Svizzera l’utilizzo delle designazioni “montagna” e “alpe”
                  per i prodotti agricoli è stato disciplinato con l’ordinanza del

                  19 In base all’art. 3 le zone montane sono «caratterizzate dall’esistenza di svantaggi significativi
                    che comportano condizioni di vita più disagevoli e limitano l’esercizio di determinate attività
                    economiche. Esse comprendono, nel territorio metropolitano, i comuni o le parti dei comuni
                    caratterizzati da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un
                    incremento considerevole dei costi di lavoro derivanti: 1) dalla presenza, dovuta all’altitudi-
                    ne, di condizioni climatiche molto difficili che si riflettono nella particolare brevità del perio-
                    do di vegetazione; o 2) dalla presenza, a bassa quota, nella maggior parte del territorio, di
                    pendii ripidi che non consentono la meccanizzazione o che richiedono l’utilizzazione di mac-
                    chinari specifici particolarmente costosi; o 3) dalla combinazione di questi due fattori quando
                    l’entità dello svantaggio derivante da ciascuno di essi, considerato separatamente, risulti
                    meno accentuata; in tale ipotesi, lo svantaggio derivante da questa combinazione deve essere
                    equivalente a quello prodotto dalle situazioni descritte sopra ai nn. 1 e 2».
                  20 In Francia il ricorso all’utilizzo della denominazione “montagna” sembra avere un discreto suc-
                    cesso. Secondo i dati diffusi dall’associazione Altitude – un’associazione nata nel 2003 proprio
                    con lo scopo di riunire, difendere e promuovere i prodotti che beneficiano de la denominazio-
                    ne montagna – nel 2008 circa trenta imprese hanno utilizzato il segno “prodotto di montagna”
                    e, in particolare, circa 500 milioni di litri d’acqua di sorgente sono commercializzati con la deno-
                    minazione “acqua di montagna” e circa 220 milioni di litri di latte, di cui 200 da bere e 20 tra-
                    sformati in formaggio. In base ai dati del Corpaq risulta che dal 2001 sono state valutate positi-
                    vamente circa 719 domande relative all’utilizzo della denominazione “montagna”.

                  118 - SILVÆ - Anno VI n. 13
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120