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La valorizzazione dell’origine “montana” di un prodotto agroalimentare


            Consiglio federale svizzero dell’8 novembre 2006. Essa prevede
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            che i termini suddetti, tradotti nelle varie lingue nazionali , pos-
            sano essere impiegati per designare i prodotti agricoli (vegetali e
            animali) sia allo stato naturale che trasformati, e che possano
            essere utilizzati nei documenti commerciali e nella pubblicità ad
            essi relativa.
            In particolare, in base all’art. 4, la designazione “montagna” può
            essere impiegata per: i prodotti agricoli ottenuti nella regione
            d’estivazione (superficie tradizionalmente utilizzata per l’econo-
            mia alpestre) o in una zona di montagna, come individuate dal-
                                                                   22
            l’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle zone agricole ; i prodotti
            agricoli trasformati purchè la trasformazione avvenga nella
            regione d’estivazione o in un comune il cui territorio si trovi
            interamente o parzialmente in una zona di montagna; il latte
            anche se la trasformazione del latte crudo in latte pronto al con-
            sumo avviene in una regione diversa da quelle di montagna; il
            formaggio anche se la maturazione avviene in una regione
            diversa da quelle di montagna; le materie prime di prodotti agri-
            coli trasformati ottenute in zone di montagna, anche se la tra-
                                                                         23
            sformazione del prodotto è avvenuta in una zona diversa .
            Per i prodotti d’origine animale, la designazione “montagna”
            può essere utilizzata se gli animali da macello hanno trascorso

            21 “Berg”, “montagne”, “montagna”, “muntogna”; “alp”, “alpage”, “alpe”, “alp”. Non è ogget-
               to della presente ordinanza la designazione contenente il termine «Alpi», quando esso si rife-
               risca manifestamente alle Alpi in quanto area geografica.
            22 Ordinanza del 7 dicembre 1998 “concernente il catasto della produzione agricola e la delimi-
               tazione di zone”, come successivamente modificata. Le zone di montagna sono delimitate
               tenendo conto, in ordine decrescente, dei seguenti criteri: le condizioni climatiche, segnata-
               mente la durata del periodo di vegetazione; le vie di comunicazione, segnatamente i collega-
               menti con il paese e il centro più vicini; la configurazione del terreno, segnatamente la quota
               di zone declive e di zone di forte pendenza (art. 2). La delimitazione della regione d’estiva-
               zione si fonda sui pascoli d’estivazione e i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggia-
               mento degli animali durante l’estivazione, nonché sui pascoli comunitari. I limiti di tale regio-
               ne sono determinati in base al modo di sfruttamento prima del 1999 e tenendo conto del modo
               di sfruttamento tradizionale (art. 3).
            23 Per l’utilizzazione della designazione “montagna” per gli alimenti per animali, almeno il 70%
               della razione alimentare per ruminanti, calcolata in materia secca, deve provenire dalla regio-
               ne d’estivazione o da una zona di montagna (art. 5).
               Per i prodotti che recano la designazione «montagna», gli ingredienti agricoli devono proveni-
               re dalla regione d’estivazione o da una zona di montagna. Si possono utilizzare ingredienti agri-
               coli che non provengono dalla regione d’estivazione o da una zona di montagna, se l’azienda
               può dimostrare all’ente di certificazione che nella regione d’estivazione o nella zona di monta-
               gna gli ingredienti agricoli necessari non sono disponibili. Tali ingredienti devono essere desi-
               gnati in modo appropriato nell’elenco degli ingredienti. Essi non possono rappresentare più del
               10% del peso degli ingredienti agricoli al momento della trasformazione. Zucchero e ingredien-
               ti di origine non agricola non vengono considerati. I prodotti che recano la designazione «mon-
               tagna» non possono contenere ingredienti provenienti dalla regione d’estivazione o da una zona
               di montagna e ingredienti che provengono da una regione diversa (art. 6).

                                                            SILVÆ - Anno VI n. 13 - 119
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