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La valorizzazione dell’origine “montana” di un prodotto agroalimentare
Consiglio federale svizzero dell’8 novembre 2006. Essa prevede
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che i termini suddetti, tradotti nelle varie lingue nazionali , pos-
sano essere impiegati per designare i prodotti agricoli (vegetali e
animali) sia allo stato naturale che trasformati, e che possano
essere utilizzati nei documenti commerciali e nella pubblicità ad
essi relativa.
In particolare, in base all’art. 4, la designazione “montagna” può
essere impiegata per: i prodotti agricoli ottenuti nella regione
d’estivazione (superficie tradizionalmente utilizzata per l’econo-
mia alpestre) o in una zona di montagna, come individuate dal-
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l’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle zone agricole ; i prodotti
agricoli trasformati purchè la trasformazione avvenga nella
regione d’estivazione o in un comune il cui territorio si trovi
interamente o parzialmente in una zona di montagna; il latte
anche se la trasformazione del latte crudo in latte pronto al con-
sumo avviene in una regione diversa da quelle di montagna; il
formaggio anche se la maturazione avviene in una regione
diversa da quelle di montagna; le materie prime di prodotti agri-
coli trasformati ottenute in zone di montagna, anche se la tra-
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sformazione del prodotto è avvenuta in una zona diversa .
Per i prodotti d’origine animale, la designazione “montagna”
può essere utilizzata se gli animali da macello hanno trascorso
21 “Berg”, “montagne”, “montagna”, “muntogna”; “alp”, “alpage”, “alpe”, “alp”. Non è ogget-
to della presente ordinanza la designazione contenente il termine «Alpi», quando esso si rife-
risca manifestamente alle Alpi in quanto area geografica.
22 Ordinanza del 7 dicembre 1998 “concernente il catasto della produzione agricola e la delimi-
tazione di zone”, come successivamente modificata. Le zone di montagna sono delimitate
tenendo conto, in ordine decrescente, dei seguenti criteri: le condizioni climatiche, segnata-
mente la durata del periodo di vegetazione; le vie di comunicazione, segnatamente i collega-
menti con il paese e il centro più vicini; la configurazione del terreno, segnatamente la quota
di zone declive e di zone di forte pendenza (art. 2). La delimitazione della regione d’estiva-
zione si fonda sui pascoli d’estivazione e i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggia-
mento degli animali durante l’estivazione, nonché sui pascoli comunitari. I limiti di tale regio-
ne sono determinati in base al modo di sfruttamento prima del 1999 e tenendo conto del modo
di sfruttamento tradizionale (art. 3).
23 Per l’utilizzazione della designazione “montagna” per gli alimenti per animali, almeno il 70%
della razione alimentare per ruminanti, calcolata in materia secca, deve provenire dalla regio-
ne d’estivazione o da una zona di montagna (art. 5).
Per i prodotti che recano la designazione «montagna», gli ingredienti agricoli devono proveni-
re dalla regione d’estivazione o da una zona di montagna. Si possono utilizzare ingredienti agri-
coli che non provengono dalla regione d’estivazione o da una zona di montagna, se l’azienda
può dimostrare all’ente di certificazione che nella regione d’estivazione o nella zona di monta-
gna gli ingredienti agricoli necessari non sono disponibili. Tali ingredienti devono essere desi-
gnati in modo appropriato nell’elenco degli ingredienti. Essi non possono rappresentare più del
10% del peso degli ingredienti agricoli al momento della trasformazione. Zucchero e ingredien-
ti di origine non agricola non vengono considerati. I prodotti che recano la designazione «mon-
tagna» non possono contenere ingredienti provenienti dalla regione d’estivazione o da una zona
di montagna e ingredienti che provengono da una regione diversa (art. 6).
SILVÆ - Anno VI n. 13 - 119