Page 112 - 5-8 GALAN I bozza:orientamento I bozza
P. 112
La valorizzazione dell’origine “montana” di un prodotto agroalimentare
Solo recentemente la questione è divenuta oggetto di riflessione
anche a livello comunitario: il Libro Verde della Commissione euro-
pea del 15 ottobre 2008 [COM(2008) 641 definitivo] “sulla qualità
dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e
sistemi di qualità”, infatti, nel prendere atto del «certo interesse per
i prodotti di alto valore naturale o di montagna», si è interrogato
sulla opportunità di introdurre, a livello comunitario, una defini-
13
zione del “termine riservato facoltativo” “prodotto di montagna” .
L’utilizzo della designazione “montagna” in Italia
Con la legge n. 94 del 1997 il legislatore italiano aveva provvedu-
to, all’interno di un più complessivo progetto di valorizzazione
delle zone montane, a dettare una disciplina specifica per i prodot-
ti di montagna: l’art. 15, aveva previsto, infatti, che «al fine di tute-
lare la specificità del patrimonio storico-culturale dei territori mon-
tani», i prodotti già registrati come Dop o Igp ai sensi della norma-
tiva comunitaria potessero fregiarsi della menzione aggiuntiva
“prodotto nella montagna italiana” ed essere inseriti in un apposito
14
Albo , a condizione che le loro materie prime provenissero da
comuni montani e ivi fossero lavorate (Sgarbanti, 1995).
Tale disposizione è stata abrogata e sostituita dall’art. 85 della legge
finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002), il quale ha previsto che il
riferimento alla provenienza montana del prodotto, pur rimanendo
aggiuntivo rispetto al segno distintivo Dop o Igp, consista nella
menzione “prodotto nella montagna…” seguita dall’indicazione geo-
grafica del luogo effettivamente interessato alla produzione.
In base al d.m. 30 dicembre 2003, possono, dunque, accedere all’Al-
bo dei prodotti di montagna e fregiarsi della citata menzione
15
aggiuntiva , tutti i prodotti a denominazione Dop o Igp la cui
zona di produzione e/o trasformazione ricada in un territorio clas-
sificato geograficamente come montano. La procedura di registra-
zione prevede che possano inoltrare l’apposita istanza: i consorzi
13 Cfr. par. 2.2 e domanda n. 3 del Libro verde, entrambi a p. 9 e par. 7 a p. 18.
14 I criteri e le modalità di iscrizione all’Albo sono stati disciplinati dal decreto Mipaf 27 maggio
1998.
15 Il d.m. 30 dicembre 2003 del Mipaf ha predisposto le modalità di iscrizione nell’albo dei pro-
dotti di montagna. Notiamo che tale decreto utilizza la menzione “prodotto della montagna”
differentemente da quanto fa la legge che parla di “prodotto nella montagna”, ma probabil-
mente le due preposizioni possono essere considerate interscambiabili perché non cambiano
il senso dell’indicazione.
SILVÆ - Anno VI n. 13 - 115