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La repressione dei reati in danno agli animali


            Approccio operativo

               Le procedure di polizia seguite dal NIRDA per il contrasto e la repres-
            sione dei reati in danno agli animali, e in particolare di quelli previsti
            dagli articoli 727 e 544 ter e seguenti del Codice Penale, non sono diver-
            se o speciali rispetto a quelle che la Polizia Giudiziaria in generale utiliz-
            za per qualsiasi intervento su fattispecie aventi rilevanza penale.
               Questo vuol dire che le attività di P.G. in relazione al reato di mal-
            trattamento di animale si svolgono secondo le norme del codice di Proce-
            dura Penale.
               Ciò può sembrare e probabilmente è un’ovvietà.
               Eppure questa ovvietà determina un’attenta riflessione, perché chi si
            occupa di questo tipo di reati in questo banale assunto trova l’alveo nel
            quale collocare interventi tecnicamente inappuntabili e, nello stesso
            tempo, adeguati alla peculiarità delle situazioni affrontate.
               Dal momento in cui il Corpo forestale dello Stato ha stabilito che
            dovesse essere costituita un’unità specializzata nel contrasto dei reatI in
            danno agli animali, affidando a un gruppo di persone il compito di “idea-
            re” la nuova struttura, l’impegno principale è stato quello di mettere a
            punto uno schema operativo che da una parte assicurasse impeccabili
            interventi di polizia giudiziaria e dall’altro consentisse di non perdere di
            vista la finalità dell’interesse per l’animale “essere vivente e senziente”.
               È stato subito evidente che, nel caso degli animali, non bastava assi-
            curare lo svolgimento di accurate operazioni di P.G., rispettose di norme
            e procedure, ma doveva essere elaborata una modalità di intervento più
            ampia e accorta, che tenesse conto del fatto che il “bene” giuridico che si
            tutela è vivo.
               Ebbene, la questione “dell’operatività” può essere introdotta attra-
            verso la semplice domanda: “Quali sono i doveri della polizia giudizia-
            ria?”
               La risposta è semplice: i doveri della Polizia Giudiziaria sono quelli
            previsti, in generale, dall’art. 55 del Codice di Procedura Penale, il
            quale dispone che essa, anche di propria iniziativa, debba prendere
            notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori,
            ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti
            di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della
            legge penale.
               Gli obblighi previsti dal codice di procedura penale, nei casi riguar-
            danti gli animali, aprono un ventaglio di quesiti:
            - quali sono i doveri della Polizia Giudiziaria nel caso di maltrattamen-
               to di animale?;

                                                              SILVÆ - Anno V n. 11 - 85
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