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La repressione dei reati in danno agli animali


                         nche su questi temi si è sviluppata l’evoluzione della cultura
                         umana, che non ha saputo trovare risposte univoche a queste
                  Adomande.
                     Per alcuni, gli animali sono cose, “bruti privi di pensiero”, per cui
                  l’uomo può utilizzarli a suo piacimento, anche solo per il suo divertimen-
                  to.
                     Per altri, essi, non avendo consapevolezza di sé e non essendo in grado
                  di ragionare e comunicare con la parola, non sono in sè destinatari di
                  doveri da parte dell’uomo, ma, in quanto mezzi usati per fini umani,
                  destinatari solo di doveri “indiretti” verso l’umanità.
                     Altri ancora sostengono che, nel confronto con gli animali, non si deb-
                  bano considerare le rispettive intelligenze e la razionalità, ma solo tenere
                  presente che entrambi, uomini e animali, hanno la capacità, scientifica-
                  mente provata, di soffrire.
                     Gli animali, come gli uomini, sono soggetti-di-una-vita, di conseguen-
                  za possessori di quel valore intrinseco che li rende titolari di diritti invio-
                  labili come quelli, appunto, della vita e del benessere.
                     Comunque si intenda affrontare queste problematiche culturali, ma
                  anche etiche e morali, e qualunque siano le riflessioni personali al riguar-
                  do, il Corpo forestale dello Stato, in quanto Forza di Polizia, non può
                  prescindere dalle numerose leggi in vigore in materia di tutela degli ani-
                  mali.
                     La “questione tutela degli animali” è stata affrontata dal legislatore
                  sotto diversi  punti di vista:
                  - l’animale è  soggetto sottoposto a tutela giuridica perché portatore del
                     diritto a non soffrire (Decreto Legislativo n. 116/92 sulla sperimenta-
                     zione animale e legge 189/2004 sul divieto del maltrattamento di ani-
                     male);
                  - l’animale, in quanto componente della fauna, a sua volta elemento
                     primario dell’ambiente, è oggetto di tutela indiretta per il suo valo-
                     re faunistico, in quanto parte del superiore bene ambientale
                     (legge157/92);
                  - l’animale è res avente un valore patrimoniale, economico e affettivo
                     per l’uomo e, quindi, ancora una volta è oggetto di tutela indiretta
                     (art. 638 c.p.).
                     Un’evidente svolta culturale può considerarsi, infine, il principio san-
                  cito dal Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007, nel quale si pre-
                  vede che “l'Unione e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esi-
                  genze in materia di benessere degli animali, in quanto esseri senzienti”,
                  recependo in questo modo le sensibilità della maggioranza dei cittadini
                  europei.


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