Page 59 - ZAIA III bozza
P. 59

Maltrattamenti animali e violenza


                  se, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di ani-
                  mali; né [...] alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla
                  Regione competente.”
                  Non è cosa di poco conto, prima di tutto perché una legge così impostata
                  finisce per giudicare  la violenza contro gli animali non come disvalore in
                  assoluto, ma solo relativamente al tipo di reazione che può provocare
                  come conseguenza negli umani. È, quindi, in una visione antropocentri-
                  ca che la questione viene inquadrata: in ultima istanza ad essere difeso e
                  tutelato è l’uomo, che potrebbe provare fastidio, disturbo, raccapriccio,
                  non l’animale con la sua sofferenza, il quale, in questo modo, viene svili-
                  to da soggetto, portatore di diritti, a oggetto rispetto al nostro interesse
                  predominante; il tutto ad una distanza abissale da quell’approccio anti-
                  specista, che invece dovrebbe finalmente inquadrare la relazione tra tutti
                  gli esseri viventi.
                     Lo specismo la fa da padrone nelle nostre abitudini, in quanto siamo
                  soliti discriminare gli esseri viventi, prima di tutto, in base alla specie di
                  appartenenza, nella convinzione che gli interessi della nostra abbiano un
                  valore indiscutibilmente prioritario rispetto a quelli di tutte le altre. Non
                  solo: ancora secondo i dettami della legge, sulla scorta di questa convin-
                  zione, procediamo a stabilire una sorta di “specismo” di secondo livello,
                  per cui, a seconda del nostro vantaggio o del nostro piacere, decidiamo di
                  allargare i privilegi che ci siamo attribuiti anche ad alcune altre specie.
                  Ecco allora che la legge fa riferimento agli animali da affezione, quelli che
                  amiamo tenere con noi, fare entrare all’interno delle nostre famiglie rico-
                  noscendo loro uno status simile a quello degli altri membri. Fuori dal
                  consesso dei privilegiati, mettiamo tutti gli altri, che invece, consideran-
                  doli secondari rispetto ai nostri diritti, riteniamo passibili di ogni soffe-
                  renza. Non è certo un caso che dalle norme tutelanti siano esclusi tutti
                  quelli che non rientrano nel novero degli animali di affezione.
                     Sulla scorta di tutto questo, riflessioni serie relativamente al nostro
                  modo di trattare gli animali devono necessariamente prescindere dagli
                  angusti limiti in cui la legge ha segregato la necessità del rispetto nei loro
                  confronti, per allargarsi a considerazioni che attengono invece l’ambito
                  dell’etica e fanno altresì riferimento, per essere decodificati nella loro
                  genesi, alle ragioni psicologiche da cui sono determinati.
                     La violenza nei confronti degli animali può essere esaminata secondo
                  due direzioni interpretative: l’una riguarda  tutte quelle forme che la
                  vedono completamente legalizzata, come avviene nell’utilizzo degli ani-
                  mali per ricavarne cibo o vestiario o per la ricerca; in questi ambiti essa
                  viene esercitata senza che venga neppure riconosciuta come tale, in quan-
                  to il fatto di avere luogo all’interno di contesti istituzionalizzati, giuridi-


                  62 - SILVÆ - Anno V n. 11
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64