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Dall’antropocentrismo all’affermazione dei diritti animali
L’esame della normativa italiana, dimostra una solida attestazione
della concezione antropocentrica, tuttavia si è avuta anche una lenta ma
continua evoluzione nel senso dell’affermazione di una visione più atten-
ta ai bisogni degli animali in quanto esseri senzienti e non quali cose
messe a disposizione del genere umano. A tale proposito è doveroso ricor-
dare che le innovazioni legislative maggiormente sensibili ai bisogni degli
esseri animali sono state soprattutto influenzate da precedenti giurispru-
denziali.
Il cammino normativo italiano in materia di animali prende le mosse
dal Codice Zanardelli del 1889 (entrato in vigore nel 1890), che all’arti-
colo 491 affermava: “Chiunque incrudelisce verso animali o, senza neces-
sità li maltratta ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è
punito con ammenda (…). Alla stessa pena soggiace anche colui il quale
per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all’inse-
gnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo. Non
è necessario un esame approfondito di questa disposizione per rendersi
conto che la preoccupazione del legislatore ottocentesco non era tanto il
benessere degli animali, quanto il non offendere la sensibilità umana. Si
parla infatti di crudeltà, di trattamenti non necessari, di ribrezzo e si vie-
tano gli esperimenti in luoghi pubblici. Il soggetto tutelato non è l’anima-
le ma lo stato mentale dell’essere umano che potrebbe risultare offeso
nella sua sensibilità da comportamenti di questo tipo.
L’articolo 491 fu ripreso dalla Legge n. 611 del giugno del 1913 “con-
cernente provvedimenti per la protezione degli animali” che ha il merito
di avere individuato alcune precise fattispecie di reato quali ed esempio:
gli atti crudeli su animali, l’impiego di animali che per vecchiaia, ferite o
maltrattamenti non sono più idonei a lavorare; l’abbandono di animali, i
giochi che comportano strazio di animali, le sevizie nel trasporto di
bestiame e l’accecamento degli uccelli.
Il successivo Codice Rocco del 1930, all’articolo 727 riproponeva
sostanzialmente il testo del precedente articolo 491 del Codice Zanardel-
li, collocandone la previsione - che avrebbe dovuto riguardare, almeno
secondo la sua intitolazione, la protezione degli animali - fra i reati con-
tro la moralità pubblica e il buon costume. Tale ubicazione dimostra
come l’oggetto diretto e specifico dell’articolo 727 del Codice Penale non
sia la protezione giuridica dell’animale, bensì il sentimento di pietà e
compassione dell’uomo verso gli animali. Sono gli umani, ad essere offesi
da trattamenti crudeli ed ingiustificati praticati nei confronti degli ani-
mali, e quindi sono gli umani che devono essere protetti da offese di que-
sto tipo, per cui si considera la sofferenza dell’animale solo in quanto
mediata dalle conseguenze che questa comporta nei confronti della sensi-
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