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Dall’antropocentrismo all’affermazione dei diritti animali
Esaminando in concreto le modifiche più significative apportate dalla
legge del 2004, si evidenzia rispetto alla problematica dell’uccisione di
animali, il superamento della distinzione tra uccisione di animale altrui e
maltrattamento e uccisione di animale proprio, eliminando anche la lacu-
na relativa all’uccisione di animali di nessuno (o res nullius). In partico-
lare rispetto alla problematica dell’uccisione di animali l’articolo 544-bis
ricalca, almeno in parte, le previsioni adottate per l’omicidio di esseri
umani (articolo 575 C.p.), stabilendo che: “chiunque, per crudeltà o
senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusio-
ne da tre mesi a diciotto mesi”; in questo modo l’animale diviene effetti-
vamente il soggetto passivo del reato e non più solo un mero referente
indiretto di diritti altrui. La condotta sanzionata dalla nuova previsione
deve però, a differenza di quanto stabilito dalla disciplina “umana”, esse-
re caratterizzata dagli elementi della crudeltà e della mancanza di neces-
sità. In ogni caso appare interessante la formulazione di tale disposizione
che non considera in maniera unitaria i due elementi selettivi della puni-
bilità, per cui si può dedurre che anche nel caso di condotte di uccisione
dell’animale “necessarie” (come ad esempio le tecniche relative alla
macellazione per l’alimentazione umana), queste non potranno mai esse-
re realizzate con elementi di crudeltà, perché in questo caso la necessa-
rietà non sarebbe sufficiente ad eliminare la punibilità penale della cru-
deltà. L’articolo 544-ter ridefinisce la fattispecie relativa al maltratta-
mento di animali trasformandola da semplice contravvenzione in delitto;
questa modifica oltre ad avere un importante significato simbolico pro-
duce immediatamente l’allungamento del periodo di prescrizione ordina-
ria, che passa da due a cinque anni.
La nuova previsione aggiunge, accanto alla punibilità di condotte che
sottopongono gli animali a sevizie, a fatiche e lavori inconciliabili con le
precipue caratteristiche etologiche dell’animale stesso, la punibilità di chi
per crudeltà o senza necessità cagiona lesioni agli animali. Anche in que-
sto caso, assai forte è la similitudine con le previsioni fissate dal Codice
Penale per quanto concerne gli esseri umani. Sembra così affermarsi
altresì nei confronti degli animali il binomio penalmente sanzionabile;
omicidio/lesione sotto la forma della uccisione/maltrattamento.
Ancora, la legge del 2004 sostituisce il testo del precedente articolo 727
C.p., relativamente all’abbandono di animali, con una formulazione più
o meno identica, ma pur rimanendo una fattispecie di natura contrav-
venzionale si aggiunge, sotto il profilo sanzionatorio, la possibilità del-
l’arresto fino ad un anno in via alternativa rispetto all’ammenda e quin-
di con la preclusione di ricorrere all’oblazione. Inoltre, è stata introdot-
ta una nuova fattispecie contravvenzionale che colpisce la detenzione di
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