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Dall’antropocentrismo all’affermazione dei diritti animali


            ad entità di per sé prive della fisicità e della soggettività naturale, induce
            ad ammettere una costruzione giuridica analoga per quegli esseri viventi
            che, pur non essendo umani, sono comunque dotati di entrambe tali
            dimensioni.
               La differente valutazione giuridica operata tra esseri umani ed esse-
            ri animali appare dunque ingiustificatamente irragionevole, per cui in
            ossequio allo spirito dell’articolo 3 della Carta Costituzionale che pone
            a fondamento del nostro ordinamento il principio di eguaglianza, è con-
            gruente e necessario riconoscere capacità giuridica e status giuridico
            agli esseri animali. Si deve dunque costruire  un sistema in cui alla giu-
            ridicità umana si affianchi quella animale, poiché è solo all’idea di dirit-
            to soggettivo che si collega una reale tutela da parte dell’ordinamento e
            dei suoi organi, inducendo vincoli più stringenti per il legislatore e una
            maggiore inibizione dei consociati al compimento di illeciti. Tale obiet-
            tivo può realizzarsi solo inserendo il  benessere e la dignità animale tra
            le nostre previsioni costituzionali senza che ciò comporti una perdita di
            credibilità dell’impianto garantista della nostra Carta fondamentale o
            un affievolimento dei diritti riconosciuti al genere umano perché la
            dignità animale continuerà ad identificare qualcosa di differente rispet-
            to a quella umana; si realizzerebbe non già un’equiparazione, un
            appiattimento delle situazioni giuridiche, ma l’affermazione di un’e-
            guaglianza parziale che, attraverso un accorto uso del principio di pro-
            porzionalità, potrebbe mediare, ove possibile, tra interessi umani e
            taluni ‘interessi’ animali. Ciò che verrebbe a mutare realmente non è
            tanto il catalogo dei diritti né quello dei loro titolari, quanto piuttosto il
            concetto di soggettività sotteso all’intero impianto costituzionale: un
            concetto non più assunto apoditticamente quale esclusiva prerogativa
            umana, bensì accolto nella propria intrinseca complessità in quanto
            articolato su livelli differenziati di sensibilità.
               L’evoluzione costituzionale rappresenta l’unico percorso convincente
            per elevare gli animali da res a soggetti contraddistinti da una propria
            dignità senza compromettere la specificità dei diritti umani, in quanto, in
            caso di conflitto, il bilanciamento tra le tipologie di interessi non potrà
            mai comunque causare un’ingiustificata compressione degli interessi
            umani.
               Insomma, il sistema costituzionale da sempre antropocentrico (ed
            autoreferenziale), sorto per garantire all’uomo un bagaglio di specificità
            intoccabili dallo stesso potere di governo può aprirsi infine alla specificità
            animale, riconoscendo costituzionalmente la dignità animale, costruendo
            così una vera soggettività giuridica degli esseri animali elevandoli dal
            rango di cose a quello di soggetti.

                                                              SILVÆ - Anno V n. 11 - 37
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