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Dall’antropocentrismo all’affermazione dei diritti animali
animali in condizioni incompatibili con la loro natura in modo da inflig-
gere loro gravi ed ingiustificabili sofferenze, per la quale non è però pre-
vista la possibile confisca dell’animale.
Malgrado le rilevanti innovazioni segnalate, anche la nuova previ-
sione non appare sufficiente per istituire uno status giuridico per gli ani-
mali, risultando in parte inficiata da quanto disposto dall’articolo 19-ter
delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale, che
stabilisce che le regole del nuovo titolo sui delitti contro il sentimento
degli animali non trovano applicazione in materia di: caccia, pesca, alle-
vamento, trasporto, macellazione, sperimentazione, circhi, zoo ed anche
nelle manifestazioni di tipo storico-culturale che coinvolgono gli anima-
li, indebolendo in questo modo le prospettive di garanzia e tutela del
benessere degli animali, ancora una volta in bilico tra l’essere res o sog-
getti.
Quanto detto finora dimostra un’evoluzione normativa favorevole alle
esigenze animali, tuttavia il quadro risulta ancora inadeguato nel fornire
una posizione giuridica agli esseri animali: è tempo infatti che il dibattito
sulla tutela giuridica degli animali si concentri essenzialmente sulla nozio-
ne di soggettività. Per modificare realmente la condizione degli esseri ani-
mali bisogna agire sul loro status, per cui il patrimonio dei diritti non
deve più considerarsi esclusivamente al servizio del genere umano. L’im-
pegno del giurista moderno è quello di estendere la categoria dei diritti
oltre la specie verificando se esistano condizioni che ostino effettivamen-
te a tale espansione o se la mancata soggettività animale sia solo frutto di
un atteggiamento antropocentrico e specista degli ordinamenti giuridici e
quindi anticostituzionale.
A tale proposito la mancata soggettività animale non può imputarsi,
come motivato da molti, all’assenza della capacità di linguaggio o all’ina-
bilità di percepire ed utilizzare i propri diritti, perché così ragionando
dovrebbero risultare esclusi dal novero dei soggetti di diritto tutti gli esse-
ri umani non propriamente “paradigmatici” come i bambini o i disabili (i
casi marginali), esclusione paradossale in quanto proprio l’intrinseca
debolezza di questi soggetti li rende ancor più meritevoli di tutela. Gli
umani non propriamente paradigmatici sono considerati comunque dota-
ti di capacità giuridica, titolari di veri e propri diritti per l’utilizzo dei
quali vengono coadiuvati da apposite figure quali tutori e curatori. Ma
anche al di là dei casi marginali, è doveroso evidenziare come gli ordina-
menti giuridici si riferiscano al concetto di persona, per indicare enti e
associazioni che persone fisiche non sono ma alle quali si riconosce ugual-
mente la realtà fenomenologica di autonomi centri di imputazione di inte-
ressi (le persone giuridiche). Proprio la positiva estensione di tale figura
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