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Dall’antropocentrismo all’affermazione dei diritti animali


                  animali in condizioni incompatibili con la loro natura in modo da inflig-
                  gere loro gravi ed ingiustificabili sofferenze, per la quale non è però pre-
                  vista la possibile confisca dell’animale.
                     Malgrado le  rilevanti innovazioni segnalate, anche la nuova previ-
                  sione non appare sufficiente per istituire uno status giuridico per gli ani-
                  mali, risultando in parte inficiata da quanto disposto dall’articolo 19-ter
                  delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale, che
                  stabilisce che le regole del nuovo titolo sui delitti contro il sentimento
                  degli animali non trovano applicazione in materia di: caccia, pesca, alle-
                  vamento, trasporto, macellazione, sperimentazione, circhi, zoo ed anche
                  nelle manifestazioni di tipo storico-culturale che coinvolgono gli anima-
                  li, indebolendo in questo modo le prospettive di garanzia e tutela del
                  benessere degli animali, ancora una volta in bilico tra l’essere res o sog-
                  getti.
                     Quanto detto finora dimostra un’evoluzione normativa favorevole alle
                  esigenze animali, tuttavia il quadro risulta ancora inadeguato nel fornire
                  una posizione giuridica agli esseri animali: è tempo infatti che il dibattito
                  sulla tutela giuridica degli animali si concentri essenzialmente sulla nozio-
                  ne di soggettività. Per modificare realmente la condizione degli esseri ani-
                  mali bisogna agire sul loro status, per cui il patrimonio dei diritti non
                  deve più considerarsi  esclusivamente al servizio del genere umano. L’im-
                  pegno del giurista moderno è quello di estendere la categoria dei diritti
                  oltre la specie verificando se esistano condizioni che ostino effettivamen-
                  te a tale espansione o se la mancata soggettività animale sia solo frutto di
                  un atteggiamento antropocentrico e specista degli ordinamenti giuridici e
                  quindi anticostituzionale.
                     A tale proposito la mancata soggettività animale non può imputarsi,
                  come motivato da molti, all’assenza della capacità di linguaggio o all’ina-
                  bilità di percepire ed utilizzare i propri diritti, perché così ragionando
                  dovrebbero risultare esclusi dal novero dei soggetti di diritto tutti gli esse-
                  ri umani non propriamente “paradigmatici” come i bambini o i disabili (i
                  casi marginali), esclusione paradossale in quanto proprio l’intrinseca
                  debolezza di questi soggetti li rende ancor più meritevoli di tutela. Gli
                  umani non propriamente paradigmatici sono considerati comunque dota-
                  ti di capacità giuridica, titolari di veri e propri diritti per l’utilizzo dei
                  quali vengono coadiuvati da apposite figure quali tutori e curatori. Ma
                  anche al di là dei casi marginali, è doveroso evidenziare come gli ordina-
                  menti giuridici si riferiscano al concetto di persona, per indicare enti e
                  associazioni che persone fisiche non sono ma alle quali si riconosce ugual-
                  mente la realtà fenomenologica di autonomi centri di imputazione di inte-
                  ressi (le persone giuridiche). Proprio la positiva estensione di tale figura


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