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Il maltrattamento degli animali e le pene accessorie


                     Infatti il nostro codice di procedura penale prevede alcune disposizio-
                  ni per il momento operativo in cui la P.G. agisce autonomamente e di pro-
                  pria iniziativa nella immediatezza, previo intervento susseguente di con-
                  valida del giudice. Numerosi sono gli atti propri della sfera di autonomia
                  preliminare operativa della P.G., demandati in via ordinaria al magi-
                  strato penale ma, parallelamente concessi in caso di flagranza diretta-
                  mente alla P.G.
                     Tali strumenti, lungi dall’essere a disposizione discrezionale della poli-
                  zia giudiziaria che può o meno ricorrervi piuttosto che trasmettere
                  l’informativa al P.M., sono doverosi ed obbligatori in caso di flagranza di
                  reato, in quanto il mancato sequestro ad opera della P.G. può determi-
                  nare danni irreparabili per l’acquisizione delle fonti di prova o la prose-
                  cuzione del reato.
                     Tra gli atti tipici di iniziativa della polizia giudiziaria, sul presupposto
                  dell’urgenza che non consente il rinvio di tali atti ad un secondo momen-
                  to, vi sono l’assunzione sul luogo e nell’immediatezza del fatto, di notizie
                  o indicazioni utili ai fini dell’immediata prosecuzione delle indagini (350
                  co 5 cpp), le perquisizioni personali e locali (art. 352), gli accertamenti
                  urgenti sui luoghi e sulle persone (art. 354 cpp), l’urgenza è in questo caso
                  ravvisata nel pericolo che le cose, le tracce e lo stato dei luoghi, si disper-
                  dano o siano alterati e modificati, il sequestro del corpo del reato e delle
                  cose ad esso pertinenti (art. 354 co 2 cpp).
                     Inoltre la P.G. può trovarsi in alcuni casi di fronte a fattispecie e mate-
                  rie che non è in grado di esaminare ed approfondire senza la collabora-
                  zione di un tecnico o di un esperto in materia, di conseguenza può avva-
                  lersi di persone idonee che vengono comunemente indicate come “ausilia-
                  ri della P.G.”, le quali non possono rifiutare la propria opera, agiscono
                  sotto il suo controllo, e l’accertamento tecnico che ne consegue deve con-
                  siderarsi atto della stessa polizia giudiziaria.






















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