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Il maltrattamento degli animali e le pene accessorie
Infatti il nostro codice di procedura penale prevede alcune disposizio-
ni per il momento operativo in cui la P.G. agisce autonomamente e di pro-
pria iniziativa nella immediatezza, previo intervento susseguente di con-
valida del giudice. Numerosi sono gli atti propri della sfera di autonomia
preliminare operativa della P.G., demandati in via ordinaria al magi-
strato penale ma, parallelamente concessi in caso di flagranza diretta-
mente alla P.G.
Tali strumenti, lungi dall’essere a disposizione discrezionale della poli-
zia giudiziaria che può o meno ricorrervi piuttosto che trasmettere
l’informativa al P.M., sono doverosi ed obbligatori in caso di flagranza di
reato, in quanto il mancato sequestro ad opera della P.G. può determi-
nare danni irreparabili per l’acquisizione delle fonti di prova o la prose-
cuzione del reato.
Tra gli atti tipici di iniziativa della polizia giudiziaria, sul presupposto
dell’urgenza che non consente il rinvio di tali atti ad un secondo momen-
to, vi sono l’assunzione sul luogo e nell’immediatezza del fatto, di notizie
o indicazioni utili ai fini dell’immediata prosecuzione delle indagini (350
co 5 cpp), le perquisizioni personali e locali (art. 352), gli accertamenti
urgenti sui luoghi e sulle persone (art. 354 cpp), l’urgenza è in questo caso
ravvisata nel pericolo che le cose, le tracce e lo stato dei luoghi, si disper-
dano o siano alterati e modificati, il sequestro del corpo del reato e delle
cose ad esso pertinenti (art. 354 co 2 cpp).
Inoltre la P.G. può trovarsi in alcuni casi di fronte a fattispecie e mate-
rie che non è in grado di esaminare ed approfondire senza la collabora-
zione di un tecnico o di un esperto in materia, di conseguenza può avva-
lersi di persone idonee che vengono comunemente indicate come “ausilia-
ri della P.G.”, le quali non possono rifiutare la propria opera, agiscono
sotto il suo controllo, e l’accertamento tecnico che ne consegue deve con-
siderarsi atto della stessa polizia giudiziaria.
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