Page 22 - ZAIA III bozza
P. 22
Il maltrattamento degli animali e le pene accessorie
zione può sia giungere da una fonte esterna, denuncia o querela di un pri-
vato, referto medico, segnalazione di un pubblico ufficiale, sia essere
ricercata di propria iniziativa, in via del tutto autonoma ed indipenden-
temente dalla volontà delle eventuali parti lese o soggetti interessati in via
mediata. Ulteriore compito è la ricerca degli autori del reato, tale attività
deve essere effettuata in sincronia con il P.M., in vista dell’assicurazione
delle fonti di prova, attraverso atti di sommarie informazioni, perquisi-
zioni, accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone sequestri
etc., in quanto per il P.M. la fonte di prova primaria è proprio la P.G.
In particolare la P.G. deve, ai sensi dell’articolo citato “impedire che
i reati vengano portati a conseguenze ulteriori” ovvero, deve spezzare il
comportamento antigiuridco posto in essere dal soggetto agente, e così se
il reato è allo stadio del tentativo ha il dovere di impedire che si consumi
l’evento del reato compiuto; se il reato è in via di consumazione deve
spezzare tale continuazione, mentre se il reato è già stato consumato deve
cercare ove possibile, di ripristinare in qualche modo la status quo ante
a favore della parte lesa. È questa una fase antecedente e prioritaria
rispetto anche alla ricerca degli autori e delle prove, in quanto non
avrebbe senso che la P.G. identificasse gli elementi per assicurare la pre-
tesa punitiva dello stato lasciando però il reato libero di protrarsi. Nel
campo dei reati contro gli animali l’obbligo primario della P.G. di repri-
mere la condotta non solo sussiste al pari degli altri reati, ma assume par-
ticolare importanza. Infatti il danno in caso di morte o lesione dell’ani-
male è irreversibile e non può essere riparato se non in modo fittizio
attraverso risarcimenti economici che certo non ripristinano la situazio-
ne pregressa. Talvolta la P.G. nel corso di reati contro gli animali si limi-
ta invece a riferire la notizia di reato all’autorità giudiziaria, nonché ad
assicurare le fonti di prova, senza però occuparsi di impedire il protrar-
si del reato, lasciando dunque che l’evento di danno, e cioè la morte o il
maltrattamento dello stesso, prosegua. È in quest’ottica che assume par-
ticolare rilievo, ai fini della sostanziale applicazione dei reati contro gli
animali, la sfera di azione autonoma della polizia giudiziaria ed in parti-
colare il sequestro operato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria, nei casi
di urgenza estrema, comunque sottoposti al vaglio successivo del magi-
strato. Infatti, se a livello operativo esterno vi è rilevante differenza tra
ufficiali ed agenti di P.G., in quanto questi ultimi possono compiere di
loro iniziativa solo un numero limitato di atti (art. 57 c.p.p.), va però
ricordato che l’art. 113 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. stabili-
sce che “nei casi di particolare necessità ed urgenza, gli atti previsti dal-
l’art. 352 e 354 co 2 e 3 possono essere compiuti anche dagli agenti di
P.G.” (perquisizioni e alcuni sequestri).
SILVÆ - Anno V n. 11 - 25